Art. 8 Condizione economica 1. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 2. L'assegnazione delle borse di studio e' una prestazione di primo livello, per la quale si considerano i componenti del nucleo familiare di base di cui all'art. 12 del D.P.P. n. 2/2011, e successive modifiche, e il parametro della condizione economica del nucleo familiare; questo e' costituito dal valore della situazione economica (VSE), di cui all'art. 8 del medesimo decreto, e successive modifiche. 3. Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica, si considera l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di borsa di studio. 4. L'ammontare delle borse di studio e' determinato dal valore della situazione economica del nucleo familiare di base come definito all'art. 11, comma 2, e nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.