Art. 8 
 
                        Condizione economica 
 
  1. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica del nucleo familiare, si applicano le disposizioni  di  cui
ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11  gennaio
2011, n. 2, e successive modifiche. 
  2. L'assegnazione delle borse di studio e' una prestazione di primo
livello,  per  la  quale  si  considerano  i  componenti  del  nucleo
familiare di base  di  cui  all'art.  12  del  D.P.P.  n.  2/2011,  e
successive modifiche, e il parametro della condizione  economica  del
nucleo familiare; questo e' costituito dal  valore  della  situazione
economica (VSE), di cui all'art. 8 del medesimo decreto, e successive
modifiche. 
  3. Ai fini del rilevamento e  della  valutazione  della  situazione
economica, si considera l'anno precedente a quello  di  presentazione
della domanda di borsa di studio. 
  4. L'ammontare delle borse di  studio  e'  determinato  dal  valore
della situazione economica del nucleo familiare di base come definito
all'art. 11, comma 2, e nella  tabella  di  cui  all'allegato  A  del
presente regolamento.