Art. 3 
 
                     Inserimento dell'art. 4-bis 
                   alla legge regionale n. 14/2015 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 14/2015, e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 4-bis (Mappa dei luoghi sensibili). - 1. La mappa dei  luoghi
sensibili, come individuati ai  sensi  dell'art.  4,  commi  1  e  2,
evidenzia le aree di interdizione dal gioco d'azzardo  attraverso  la
delimitazione di aree circolari  aventi  raggio  pari  a  cinquecento
metri, ovvero pari alla distanza maggiore eventualmente prevista  dai
singoli comuni, tracciato dall'ingresso  considerato  principale  del
luogo sensibile. Sono altresi' considerati ricompresi nelle  aree  di
interdizione  gli  immobili  il  cui  perimetro  e'   lambito   dalle
circonferenze individuate. 
  2. I comuni provvedono a redigere ed aggiornare l'elenco dei luoghi
sensibili e localizzano l'ingresso principale dei medesimi tramite il
Sistema regionale delle conoscenze territoriali (SCT), ai fini  della
creazione delle aree di interdizione  di  cui  al  comma  1.  I  dati
risultanti, elaborati in modo  automatico,  sono  pubblicati  a  cura
della struttura regionale competente in materia di cartografia. 
  3. La regione provvede a supportare i comuni  nell'inserimento  dei
dati  di  cui  al  comma  2  attraverso  la  predisposizione  di   un
geonavigatore  dedicato,  facente  parte   integrante   del   Sistema
regionale delle conoscenze territoriali (SCT).».