Art. 11 Disposizioni in materia di indennizzi e misure preventive per i danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), e' sostituito dal seguente: «2. Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 17/2010, come sostituito dal comma 1.