Art. 11 
 
Disposizioni in materia di indennizzi e misure preventive per i danni
  provocati  dagli  animali  predatori  al   patrimonio   zootecnico.
  Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 15 giugno 2010,  n.
17 (Definizione dei criteri  per  l'accertamento,  la  valutazione  e
l'indennizzo  dei  danni  provocati  dagli   animali   predatori   al
patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure  preventive),  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1  sono  concessi
ai sensi della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato
e nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.». 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, la giunta regionale, con  propria  deliberazione,  da
pubblicare nel  Bollettino  ufficiale  della  regione,  stabilisce  i
criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei
contributi di cui all'art. 1,  comma  2,  della  legge  regionale  n.
17/2010, come sostituito dal comma 1.