Art. 17 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio regionale.