Art. 4 Disposizioni in materia di incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mediante il sostegno all'attivita' di produzione e di vendita dei relativi manufatti». 2. Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 44/1991 e' sostituito dal seguente: «1-bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le produzioni artigianali tipiche e tradizionali di cui al comma 1, nonche' le attivita' di loro trasformazione in manufatti tipici e tradizionali. Sono, altresi', ammesse a contributo le produzioni, ancorche' non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle lavorazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), purche' effettuate contestualmente alla lavorazione delle produzioni tipiche.».