Art. 4 
 
Disposizioni in materia di incentivazione di  produzioni  artigianali
  tipiche  e  tradizionali.  Modificazioni  alla  legge  regionale  5
  settembre 1991, n. 44 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale  5
settembre 1991,  n.  44  (Incentivazione  di  produzioni  artigianali
tipiche e tradizionali), sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, mediante il sostegno all'attivita' di produzione e di vendita  dei
relativi manufatti». 
  2. Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale n.  44/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Sono ammesse ai contributi di cui alla  presente  legge  le
produzioni artigianali tipiche e tradizionali  di  cui  al  comma  1,
nonche' le attivita' di loro trasformazione  in  manufatti  tipici  e
tradizionali. Sono, altresi', ammesse  a  contributo  le  produzioni,
ancorche' non tipiche e tradizionali, realizzate con gli scarti delle
lavorazioni di cui al comma 1, lettere a),  b),  c)  ed  e),  purche'
effettuate  contestualmente   alla   lavorazione   delle   produzioni
tipiche.».