Art. 7 
 
Disposizioni  in  materia  di  politiche  regionali  del  lavoro,  di
  formazione professionale e  di  riorganizzazione  dei  servizi  per
  l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
(Disposizioni in  materia  di  politiche  regionali  del  lavoro,  di
formazione  professionale  e  di  riorganizzazione  dei  servizi  per
l'impiego), e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il consiglio per le politiche del lavoro e' composto: 
  a) dall'assessore regionale  competente  in  materia  di  lavoro  e
formazione, o suo delegato, che lo presiede; 
  b) dal sovraintendente agli studi della regione, o suo delegato; 
  c) da tre consiglieri regionali, nominati dal consiglio  regionale,
o loro delegati, di cui uno rappresentante la minoranza; 
  d) da un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali,
o suo delegato; 
  e)  dai  rappresentanti  designati  dalle  quattro   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello  regionale,  o  loro
delegati; 
  f)  dai  rappresentanti  designati   dalle   quattro   associazioni
datoriali maggiormente rappresentative a livello  regionale,  o  loro
delegati; 
  g) da  un  rappresentante  delle  associazioni  dei  familiari  dei
disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative  a
livello regionale, o suo delegato; 
  h) da un rappresentante designato  dagli  enti  del  terzo  settore
operanti a livello regionale, o suo delegato.». 
  2. Alla fine del capo IV della  legge  regionale  n.  7/2003,  dopo
l'art. 30, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 30-bis (Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e  patto
di formazione). - 1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in  materia  di  reddito  di
cittadinanza e di pensioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, il patto per il  lavoro  e  il  patto  di
formazione  di  cui  agli  articoli  4  e  8,  comma  2,  del  citato
decreto-legge possono essere stipulati presso i centri per  l'impiego
e  presso  gli  enti  iscritti  all'elenco  regionale  dei   soggetti
accreditati per i servizi al lavoro.». 
  3. Nelle more dell'adozione del piano triennale degli interventi di
politica del lavoro, delle azioni  di  formazione  professionale,  di
orientamento  e  sviluppo  delle  azioni  per  favorire  l'impiego  e
l'occupazione 2020/2022, ai sensi dell'art. 4 della  legge  regionale
n. 7/2003, la giunta regionale individua, con propria  deliberazione,
previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio
permanente degli enti locali (CPEL), gli indirizzi per gli interventi
di politiche attive del lavoro per l'anno 2019.