Art. 7 Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e' sostituito dal seguente: «3. Il consiglio per le politiche del lavoro e' composto: a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro e formazione, o suo delegato, che lo presiede; b) dal sovraintendente agli studi della regione, o suo delegato; c) da tre consiglieri regionali, nominati dal consiglio regionale, o loro delegati, di cui uno rappresentante la minoranza; d) da un rappresentante del consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato; e) dai rappresentanti designati dalle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati; f) dai rappresentanti designati dalle quattro associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro delegati; g) da un rappresentante delle associazioni dei familiari dei disabili designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, o suo delegato; h) da un rappresentante designato dagli enti del terzo settore operanti a livello regionale, o suo delegato.». 2. Alla fine del capo IV della legge regionale n. 7/2003, dopo l'art. 30, e' aggiunto il seguente: «Art. 30-bis (Reddito di cittadinanza. Patto per il lavoro e patto di formazione). - 1. Ai fini di quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il patto per il lavoro e il patto di formazione di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, del citato decreto-legge possono essere stipulati presso i centri per l'impiego e presso gli enti iscritti all'elenco regionale dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro.». 3. Nelle more dell'adozione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione 2020/2022, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/2003, la giunta regionale individua, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), gli indirizzi per gli interventi di politiche attive del lavoro per l'anno 2019.