Art. 16 Inserimento dell'art. 16-bis 1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 3/1993, come modificato dall'art. 14, e' inserito il seguente: «Art. 16-bis (Consegna locali e materiale elettorale agli uffici di scrutinio). - 1. Il sindaco del comune sede di polo di scrutinio provvede affinche', dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i presidenti degli uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale: a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione; b) i verbali di nomina degli scrutatori; c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 12, comma 2-bis; d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio. 2. Il presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al sindaco del comune sede di polo affinche' questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio. 3. Per le operazioni di scrutinio i presidenti di sezione designati presidenti degli uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'art. 16.».