Art. 16 
 
                    Inserimento dell'art. 16-bis 
 
  1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 3/1993, come  modificato
dall'art. 14, e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Consegna locali e materiale elettorale agli uffici di
scrutinio). - 1. Il sindaco del comune  sede  di  polo  di  scrutinio
provvede affinche', dalle ore sette del giorno successivo a quello di
votazione,  i  presidenti  degli  uffici  di  scrutinio  assumano  la
consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico
il seguente materiale: 
    a) una copia del manifesto  contenente  le  liste  dei  candidati
della circoscrizione; 
    b) i verbali di nomina degli scrutatori; 
    c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute  a  norma
dell'art. 12, comma 2-bis; 
    d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per  il
funzionamento dell'ufficio di scrutinio. 
  2. Il presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il
buono stato di tutto il materiale di arredamento  necessario  per  il
regolare  svolgimento  delle  operazioni  di  scrutinio   e   segnala
eventuali deficienze al sindaco del comune  sede  di  polo  affinche'
questi provveda immediatamente e  comunque  prima  dell'inizio  delle
operazioni di spoglio. 
  3. Per le operazioni di scrutinio i presidenti di sezione designati
presidenti degli  uffici  di  scrutinio  utilizzano  il  bollo  della
sezione preso in carico ai sensi dell'art. 16.».