Art. 18 Modificazioni all'art. 20 1. Alla rubrica dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dell'ufficio di scrutinio e dei presidenti responsabili di polo». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993 e' inserito il seguente: «1-bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i presidenti di cui al comma 1, i presidenti degli uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, per ogni polo di scrutinio, quattro presidenti responsabili di polo effettivi, scelti tra i presidenti di sezione iscritti all'albo di cui all'art. 19, ai quali spettano funzioni di coordinamento. Il sorteggio individua, inoltre, otto presidenti responsabili di polo supplenti.». 3. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella nomina e' indicata anche l'eventuale designazione a presidente di ufficio di scrutinio e a responsabile di polo di scrutinio.». 4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «Presidente» sono inserite le seguenti: «di seggio». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, come modificato dal comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. In caso di impedimento di uno o piu' presidenti degli uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i sindaci dei comuni appartenenti al polo di scrutinio loro delegati.». 6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, introdotto dal comma 5, e' aggiunto il seguente: «4-ter. In caso di impedimento di uno o piu' presidenti responsabili di polo di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i presidenti responsabili di polo sorteggiati in qualita' di supplenti.».