Art. 18 
 
                      Modificazioni all'art. 20 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 20 della legge regionale n.  3/1993  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dell'ufficio di scrutinio e
dei presidenti responsabili di polo». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Presidente  del  Tribunale  di  Aosta  designa,  tramite
sorteggio tra i presidenti di cui al  comma  1,  i  presidenti  degli
uffici di scrutinio. Con successivo  sorteggio  individua,  per  ogni
polo di scrutinio, quattro presidenti responsabili di polo effettivi,
scelti tra i presidenti di sezione iscritti all'albo di cui  all'art.
19,  ai  quali  spettano  funzioni  di  coordinamento.  Il  sorteggio
individua, inoltre, otto presidenti responsabili di polo supplenti.». 
  3. Al comma 2 dell'art. 20  della  legge  regionale  n.  3/1993  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Nella  nomina  e'  indicata
anche l'eventuale designazione a presidente di ufficio di scrutinio e
a responsabile di polo di scrutinio.». 
  4. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1993, dopo le
parole: «Presidente» sono inserite le seguenti: «di seggio». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge  regionale  n.  3/1993,
come modificato dal comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. In caso di impedimento  di  uno  o  piu'  presidenti  degli
uffici di scrutinio,  che  sopravvenga  in  condizioni  tali  da  non
consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i sindaci
dei comuni appartenenti al polo di scrutinio loro delegati.». 
  6. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  20  della  legge  regionale  n.
3/1993, introdotto dal comma 5, e' aggiunto il seguente: 
  «4-ter.  In  caso  di  impedimento  di  uno   o   piu'   presidenti
responsabili di polo di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali
da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza  i
presidenti  responsabili  di  polo   sorteggiati   in   qualita'   di
supplenti.».