Art. 2 
 
                      Inserimento dell'art. 3.1 
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n.  3/1993  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 3.1  (Limiti  di  mandato).  -  1.  Non  sono  immediatamente
rieleggibili alla carica di consigliere regionale  coloro  che  hanno
rivestito  per  tre  mandati  consecutivi  la  carica  medesima.   E'
consentito un quarto mandato  consecutivo  se  uno  dei  tre  mandati
precedenti ha avuto durata inferiore  a  due  anni,  sei  mesi  e  un
giorno.».