Art. 2 Inserimento dell'art. 3.1 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 3/1993 e' inserito il seguente: «Art. 3.1 (Limiti di mandato). - 1. Non sono immediatamente rieleggibili alla carica di consigliere regionale coloro che hanno rivestito per tre mandati consecutivi la carica medesima. E' consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.».