Art. 20 Modificazione all'art. 23 1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «1. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, degli uffici di scrutinio e ai presidenti responsabili di polo di scrutinio, senza oneri aggiuntivi a carico delle finanze regionali.»