Art. 20 
 
                      Modificazione all'art. 23 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 23  della  legge  regionale  n.  3/1993  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce  gli
importi dei compensi spettanti ai componenti degli uffici  elettorali
di sezione, degli uffici di scrutinio e ai presidenti responsabili di
polo di scrutinio, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  delle  finanze
regionali.»