Art. 26 
 
                      Modificazioni all'art. 39 
 
  1. Alla rubrica dell'art. 39 della legge  regionale  n.  3/1993  e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.  Conclusione   delle
operazioni di votazione». 
  2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 39 della  legge  regionale
n. 3/1993, le  parole:  «le  schede  autenticate  e  non  autenticate
sopravanzate di cui alla lettera d) nonche' quelle rimaste nel  pacco
consegnato al presidente dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti:
«le schede autenticate e non autenticate  sopravanzate  di  cui  alla
lettera d), quelle rimaste nel pacco  consegnato  al  presidente  dal
sindaco, nonche' le schede deteriorate e le schede  consegnate  senza
bollo o firma dello scrutatore». 
  3. Dopo la  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  39  della  legge
regionale n. 3/1993, come modificata dal  comma  2,  e'  inserita  la
seguente: 
  «e-bis) apre l'urna contenente le schede votate, conta  le  schede,
riscontra le schede votate con il numero dei votanti e  le  raggruppa
in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con  il
bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di  tutti  i  componenti
dell'ufficio, nonche' dei rappresentanti delle  liste  dei  candidati
che lo vogliano;». 
  4. Dopo la lettera e-bis) del comma  1  dell'art.  39  della  legge
regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 3, e' inserita la seguente: 
  «e-ter) al termine delle operazioni di  cui  alla  lettera  e-bis),
compila il verbale della votazione in duplice copia;». 
  5. Dopo la lettera e-ter) del comma  1  dell'art.  39  della  legge
regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 4, e' inserita la seguente: 
  «e-quater) forma il plico contenente il verbale della votazione  da
inviare al Tribunale ordinario  di  Aosta,  sigillato  con  il  bollo
dell'ufficio di  sezione  e  con  la  firma  di  tutti  i  componenti
dell'ufficio, nonche' dei rappresentanti delle  liste  dei  candidati
che lo vogliano;». 
  6. Dopo la lettera e-quater) del comma 1 dell'art. 39  della  legge
regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 5, e' inserita la seguente: 
  «e-quinquies) compila la comunicazione da inoltrare  alla  sede  di
polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate;». 
  7. La lettera f) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale  n.
3/1993 e' sostituita dalla seguente: 
  «f) forma un plico, da  inviare,  alla  presidenza  della  regione,
contenente il bollo, per i presidenti  delle  sezioni  non  coinvolti
nelle operazioni di scrutinio, nonche' gli altri  documenti  e  carte
relativi alle operazioni elettorali;». 
  8. Dopo la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  39  della  legge
regionale n. 3/1993, come sostituita dal  comma  7,  e'  inserita  la
seguente: 
  «f-bis) deposita presso la segreteria del comune dove  ha  sede  la
sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni  elettore
della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il  deposito
e' reso  noto  con  avviso  affisso  all'albo  pretorio  on-line  del
comune;». 
  9. La lettera g) del comma l dell'art. 39 della legge regionale  n.
3/1993 e' sostituita dalla seguente: 
  «g) dopo aver fatto sfollare la  sala  da  tutti  gli  estranei  al
seggio scioglie l'adunanza.». 
  10. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n.  3/1993,  dopo
le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «ed e-quater)». 
  11. Il comma 3 dell'art. 39 della  legge  regionale  n.  3/1993  e'
sostituito dal seguente: 
  «3.  I  presidenti  degli  uffici  di  sezione,   accompagnati   da
rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano alla sede del polo
di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la
comunicazione di cui al comma 1, lettera e-quinquies).». 
  12. Il comma 4 dell'art. 39 della  legge  regionale  n.  3/1993  e'
abrogato.