Art. 26 Modificazioni all'art. 39 1. Alla rubrica dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Conclusione delle operazioni di votazione». 2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, nonche' le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore». 3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, come modificata dal comma 2, e' inserita la seguente: «e-bis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonche' dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;». 4. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 3, e' inserita la seguente: «e-ter) al termine delle operazioni di cui alla lettera e-bis), compila il verbale della votazione in duplice copia;». 5. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 4, e' inserita la seguente: «e-quater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonche' dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;». 6. Dopo la lettera e-quater) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, introdotta dal comma 5, e' inserita la seguente: «e-quinquies) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate;». 7. La lettera f) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituita dalla seguente: «f) forma un plico, da inviare, alla presidenza della regione, contenente il bollo, per i presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonche' gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali;». 8. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, come sostituita dal comma 7, e' inserita la seguente: «f-bis) deposita presso la segreteria del comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito e' reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del comune;». 9. La lettera g) del comma l dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituita dalla seguente: «g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.». 10. Al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «ed e-quater)». 11. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «3. I presidenti degli uffici di sezione, accompagnati da rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano alla sede del polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera e-quinquies).». 12. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 3/1993 e' abrogato.