Art. 37 
 
                               Rinvio 
 
  1. La giunta regionale  e'  autorizzata  a  definire,  con  propria
deliberazione,  gli  aspetti  procedurali  strettamente  necessari  a
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle  operazioni  di
scrutinio centralizzato dei voti disciplinate dal presente capo.