Art. 5 
 
                      Modificazioni all'art. 7. 
 
  1. Il comma 4 dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  3/1993  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre  mesi  precedenti
la scadenza naturale del consiglio su appositi moduli  contenenti  il
contrassegno di lista stampato e  l'indicazione  del  nome,  cognome,
data e luogo di nascita dei candidati,  nonche'  del  nome,  cognome,
luogo e data  di  nascita  e  comune  di  iscrizione  elettorale  dei
sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di  cui
all'art. 6, comma 5.». 
  2. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993, dopo  le
parole: «presso ogni seggio»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ogni
ufficio di scrutinio».