Art. 5 Modificazioni all'art. 7. 1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' del nome, cognome, luogo e data di nascita e comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5.». 2. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1993, dopo le parole: «presso ogni seggio» sono inserite le seguenti: «, ogni ufficio di scrutinio».