Art. 8 
 
                      Sostituzione dell'art. 34 
 
  1. L'art. 34 della legge regionale  n.  3/1993  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 34 (Voti di lista e preferenza unica). - 1. Una scheda valida
rappresenta un voto di lista. 
  2. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per  un
unico candidato della lista da lui votata. 
  3. Il voto  di  preferenza  si  esprime  scrivendo  con  la  matita
copiativa, nell'apposita riga tracciata  a  fianco  del  contrassegno
della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato
preferito, compreso nella lista medesima. In  caso  di  identita'  di
cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove
occorra, data e luogo di nascita. E'  possibile  indicare  il  numero
arabo corrispondente al candidato che si intende votare. 
  4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel  dare  la
preferenza, puo' scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere,
a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di
confusione tra i candidati. 
  5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista  ma
abbia scritto la preferenza per un  candidato,  s'intende  che  abbia
votato la lista cui appartiene il preferito. 
  6. Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista  ma
abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente  a  una  di
tali liste, il voto  e'  attribuito  alla  lista  cui  appartiene  il
preferito. 
  7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto all'unica  prevista
dal comma 2 sono nulle. 
  8. Sono vietati altri segni o indicazioni.».