Art. 8 Sostituzione dell'art. 34 1. L'art. 34 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 34 (Voti di lista e preferenza unica). - 1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista. 2. L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per un unico candidato della lista da lui votata. 3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente al candidato che si intende votare. 4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra i candidati. 5. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il preferito. 6. Se l'elettore abbia segnato piu' di un contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per un candidato appartenente a una di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartiene il preferito. 7. Le preferenze espresse in eccedenza rispetto all'unica prevista dal comma 2 sono nulle. 8. Sono vietati altri segni o indicazioni.».