Art. 9 
 
                      Sostituzione dell'art. 35 
 
  1. L'art. 35 della legge regionale  n.  3/1993  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 35 (Ulteriori modalita' per l'indicazione della  preferenza).
- 1. L'indicazione della  preferenza  puo'  essere  fatta  scrivendo,
invece del cognome, il numero con il quale  e'  contrassegnato  nella
lista il candidato preferito. Tale preferenza e' efficace purche' sia
compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato. 
  2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma
abbia espresso la preferenza mediante un numero nello spazio posto  a
fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato  la  lista  cui
appartiene il contrassegno medesimo. 
  3. La preferenza espressa in numero  sulla  riga  e'  nulla  se  ne
derivi incertezza; tuttavia e' valida agli effetti  dell'attribuzione
del voto di lista a norma del comma 2. 
  4. E' nulla la preferenza in cui il candidato non sia designato con
la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato  della
stessa lista. E', altresi', nulla  la  preferenza  per  un  candidato
compreso in una lista diversa da quella votata.».