Art. 9 Sostituzione dell'art. 35 1. L'art. 35 della legge regionale n. 3/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Ulteriori modalita' per l'indicazione della preferenza). - 1. L'indicazione della preferenza puo' essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale e' contrassegnato nella lista il candidato preferito. Tale preferenza e' efficace purche' sia compresa nello spazio a fianco del contrassegno votato. 2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la preferenza mediante un numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo. 3. La preferenza espressa in numero sulla riga e' nulla se ne derivi incertezza; tuttavia e' valida agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma 2. 4. E' nulla la preferenza in cui il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. E', altresi', nulla la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.».