Art. 10 Certificazione 1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai fini di cui all'art. 11, una sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese con l'indicazione della relativa votazione. 2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione complessiva conseguita risultante dalla media tra il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale, ottenuta con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 21, comma 20-bis della legge n. 59/1997. Tale votazione e' distribuita su dieci punti, secondo la tabella A allegata alla presente legge. 3. La sezione e' compilata solamente se la votazione e' uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto la prova di francese con le modalita' semplificate di cui all'art. 9, comma 2.