Art. 10 
 
                           Certificazione 
 
  1. Il diploma rilasciato in  esito  al  superamento  dell'esame  di
Stato contiene, ai fini di cui all'art.  11,  una  sezione  riservata
all'attestazione della piena conoscenza  della  lingua  francese  con
l'indicazione della relativa votazione. 
  2. La sezione di cui al  comma  1  reca  la  votazione  complessiva
conseguita risultante  dalla  media  tra  il  punteggio  della  prova
scritta e il punteggio della prova orale, ottenuta con  le  modalita'
previste dal regolamento di cui all'art. 21, comma 20-bis della legge
n. 59/1997. Tale votazione e' distribuita su dieci punti, secondo  la
tabella A allegata alla presente legge. 
  3. La sezione e' compilata solamente se la votazione  e'  uguale  o
superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto la prova di
francese con le modalita' semplificate di cui all'art. 9, comma 2.