Art. 11 Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego 1. Il possesso della certificazione di cui all'art. 10 esonera, limitatamente alle qualifiche funzionali, docenti ed educative per l'accesso alle quali e' richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore, dalle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese previste: a) per l'accesso all'impiego nel comparto unico regionale o negli enti dipendenti o strumentali della regione per i quali l'esonero dall'accertamento linguistico in caso di possesso della certificazione di cui all'art. 10 sia previsto dalla normativa vigente; b) dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla regione). 2. Per l'accesso all'impiego ai sensi del comma 1, lettera a), la votazione riportata nella certificazione concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami. 3. L'utilizzo della certificazione di cui all'art. 10, nonche' le modalita' di accertamento della conoscenza della lingua francese per le qualifiche funzionali, docenti ed educative per le quali e' richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, in considerazione delle competenze e delle professionalita' specificatamente necessarie per l'attivita' lavorativa da espletare, restano disciplinati dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta"), fermo restando che i riferimenti ivi contenuti alla legge regionale n. 52/1998 si intendono riferiti ai corrispondenti articoli della presente legge.