Art. 11 
 
       Utilizzo della certificazione per l'accesso all'impiego 
 
  1. Il possesso della certificazione di  cui  all'art.  10  esonera,
limitatamente alle qualifiche funzionali, docenti  ed  educative  per
l'accesso alle quali e' richiesto un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado o un titolo di  studio  inferiore,  dalle  prove  di
accertamento della conoscenza della lingua francese previste: 
    a) per l'accesso all'impiego nel comparto unico regionale o negli
enti dipendenti o strumentali della regione  per  i  quali  l'esonero
dall'accertamento   linguistico   in   caso   di    possesso    della
certificazione di  cui  all'art.  10  sia  previsto  dalla  normativa
vigente; 
    b) dalla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento  della
piena conoscenza della lingua francese per  il  personale  ispettivo,
direttivo,  docente  ed  educativo  delle   istituzioni   scolastiche
dipendenti dalla regione). 
  2. Per l'accesso all'impiego ai sensi del comma 1, lettera  a),  la
votazione riportata nella certificazione concorre alla determinazione
del punteggio dei titoli nei concorsi per  titoli  e  per  titoli  ed
esami. 
  3. L'utilizzo della certificazione di cui all'art. 10,  nonche'  le
modalita' di accertamento della conoscenza della lingua francese  per
le qualifiche funzionali,  docenti  ed  educative  per  le  quali  e'
richiesto un  diploma  di  laurea  o  un  diploma  universitario,  in
considerazione   delle   competenze    e    delle    professionalita'
specificatamente necessarie per l'attivita' lavorativa da  espletare,
restano disciplinati dalla legge regionale 8 settembre  1999,  n.  25
(Disposizioni attuative dell'art. 8, comma 3 della legge regionale  3
novembre 1998, n. 52 "Disciplina dello svolgimento della quarta prova
scritta di francese agli esami di Stato  in  Valle  d'Aosta"),  fermo
restando che i riferimenti ivi  contenuti  alla  legge  regionale  n.
52/1998  si  intendono  riferiti  ai  corrispondenti  articoli  della
presente legge.