Art. 12 Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'esame di Stato si svolge secondo le disposizioni della presente legge e, limitatamente al medesimo anno scolastico, con le tipologie della prova scritta di francese individuate dall'ordinanza dell'assessore regionale competente in materia di istruzione adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 52/1998. 2. La prova regionale di lingua francese di cui all'art. 2 della presente legge si svolge a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.