Art. 12 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, l'esame di Stato  si
svolge secondo le disposizioni della presente legge e,  limitatamente
al medesimo anno scolastico, con le tipologie della prova scritta  di
francese   individuate   dall'ordinanza   dell'assessore    regionale
competente in materia di istruzione adottata ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1 della legge regionale n. 52/1998. 
  2. La prova regionale di lingua francese di cui  all'art.  2  della
presente legge si svolge a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.