Art. 2 
 
                 Prova regionale di lingua francese 
 
  1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di  scuola  secondaria  di
secondo grado sostengono una prova regionale di lingua  francese  che
accerta i livelli di apprendimento  conseguiti  attraverso  prove  di
posizionamento sulle abilita' di comprensione e produzione scritte  e
orali, coerenti con il quadro comune europeo di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue (QCER). La partecipazione alla predetta prova
e' condizione per l'ammissione all'esame di Stato del  secondo  ciclo
di  istruzione  negli  istituti  della  regione,  tranne  che  per  i
candidati di cui all'art. 9, commi 2 e 3. 
  2. I livelli di apprendimento conseguiti rispetto al Quadro  comune
europeo di riferimento per la conoscenza  delle  lingue  (QCER)  sono
oggetto di apposita certificazione rilasciata  dalla  Sovraintendenza
agli studi. 
  3.  L'assessore  regionale  competente  in  materia  di  istruzione
definisce con proprio decreto, eventualmente in convenzione con  enti
certificatori,  tipologie  e  modalita'  per  l'effettuazione  e   la
certificazione della prova regionale. 
  4. Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati,
valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva
per l'espletamento della prova regionale.