Art. 2 Prova regionale di lingua francese 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono una prova regionale di lingua francese che accerta i livelli di apprendimento conseguiti attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di comprensione e produzione scritte e orali, coerenti con il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). La partecipazione alla predetta prova e' condizione per l'ammissione all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione negli istituti della regione, tranne che per i candidati di cui all'art. 9, commi 2 e 3. 2. I livelli di apprendimento conseguiti rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) sono oggetto di apposita certificazione rilasciata dalla Sovraintendenza agli studi. 3. L'assessore regionale competente in materia di istruzione definisce con proprio decreto, eventualmente in convenzione con enti certificatori, tipologie e modalita' per l'effettuazione e la certificazione della prova regionale. 4. Per gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento della prova regionale.