Art. 3 
 
                           Prove di esame 
 
  1. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo  grado  della
regione, in aggiunta alle prove dell'esame di Stato di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione  e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,  a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio
2015, n. 107), i candidati sostengono una terza prova scritta  e  una
prova orale di lingua francese.