Art. 4 
 
                  Prova scritta di lingua francese 
 
  1. La prova scritta di lingua francese  accerta  la  padronanza  di
tale lingua, nonche' le capacita' espressive,  logico-linguistiche  e
critiche del candidato. 
  2. La prova puo'  essere  strutturata  in  piu'  parti,  anche  per
consentire la verifica di competenze diverse,  in  particolare  della
comprensione    degli    aspetti    linguistici,     espressivi     e
logico-argomentativi, oltre che della riflessione  critica  da  parte
del candidato. 
  3. Ai fini della valutazione, la prova scritta di  lingua  francese
e' abbinata alla prova scritta di lingua italiana  con  le  modalita'
previste dal regolamento di cui all'art. 21, comma 20-bis della legge
n. 59/1997.