Art. 4 Prova scritta di lingua francese 1. La prova scritta di lingua francese accerta la padronanza di tale lingua, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. 2. La prova puo' essere strutturata in piu' parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 3. Ai fini della valutazione, la prova scritta di lingua francese e' abbinata alla prova scritta di lingua italiana con le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 21, comma 20-bis della legge n. 59/1997.