Art. 7 Lingua d'esame 1. Il candidato ha facolta' di sostenere la seconda prova scritta dell'esame di Stato indifferentemente nelle due lingue ufficiali della regione, nel rispetto dell'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione, atteso che la prima e la terza prova sono finalizzate a verificare le competenze linguistiche in lingua italiana e francese. 2. Il colloquio si svolge indifferentemente nelle due lingue ufficiali della regione, nel rispetto dell'art. 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione. All'inizio del colloquio, il candidato dichiara in quale lingua intende sostenerlo. 3. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua francese deve trattare in lingua italiana gli argomenti di italiano dell'ultimo anno di corso. 4. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua italiana deve trattare in lingua francese gli argomenti di francese dell'ultimo anno di corso. 5. Nel colloquio sono accertate anche le competenze disciplinari acquisite nelle discipline non linguistiche il cui insegnamento sia stato impartito in lingua francese.