Art. 7 
 
                           Lingua d'esame 
 
  1. Il candidato ha facolta' di sostenere la seconda  prova  scritta
dell'esame di Stato  indifferentemente  nelle  due  lingue  ufficiali
della regione, nel rispetto dell'art. 40 dello Statuto  speciale  per
la Valle d'Aosta e delle relative norme di attuazione, atteso che  la
prima e la terza prova sono finalizzate a  verificare  le  competenze
linguistiche in lingua italiana e francese. 
  2. Il  colloquio  si  svolge  indifferentemente  nelle  due  lingue
ufficiali della regione, nel  rispetto  dell'art.  40  dello  Statuto
speciale per la Valle d'Aosta e delle relative norme  di  attuazione.
All'inizio del colloquio,  il  candidato  dichiara  in  quale  lingua
intende sostenerlo. 
  3. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua  francese  deve
trattare in lingua italiana gli  argomenti  di  italiano  dell'ultimo
anno di corso. 
  4. Il candidato che sostiene il colloquio in lingua  italiana  deve
trattare in lingua francese gli  argomenti  di  francese  dell'ultimo
anno di corso. 
  5. Nel colloquio sono accertate anche  le  competenze  disciplinari
acquisite nelle discipline non linguistiche il cui  insegnamento  sia
stato impartito in lingua francese.