Art. 9 Candidati provenienti da altre regioni e candidati esterni 1. I candidati provenienti da istituti situati al di fuori del territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta all'ultima classe di un corso di studi in Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo per gli stessi di frequentare le lezioni di francese, possono decidere se sostenere la prova scritta e il colloquio in francese previsti dagli articoli 4 e 5. 2. Per i candidati di cui al comma 1 che decidono di non sostenere la prova scritta e il colloquio in francese la valutazione della competenza raggiunta in tale lingua avviene nell'ambito del colloquio con modalita' semplificate e coerenti con il percorso scolastico effettuato. 3. Per i candidati esterni che decidono di non sostenere la prova scritta e il colloquio in francese, previsti dagli articoli 4 e 5, la lingua francese non e' contemplata fra le materie oggetto d'esame.