Art. 9 
 
               Candidati provenienti da altre regioni 
                         e candidati esterni 
 
  1. I candidati provenienti da istituti  situati  al  di  fuori  del
territorio regionale e che si iscrivono per la prima volta all'ultima
classe di  un  corso  di  studi  in  Valle  d'Aosta,  fermo  restando
l'obbligo per gli stessi  di  frequentare  le  lezioni  di  francese,
possono decidere se sostenere la prova  scritta  e  il  colloquio  in
francese previsti dagli articoli 4 e 5. 
  2. Per i candidati di cui al comma 1 che decidono di non  sostenere
la prova scritta e il colloquio  in  francese  la  valutazione  della
competenza raggiunta in tale lingua avviene nell'ambito del colloquio
con modalita' semplificate e  coerenti  con  il  percorso  scolastico
effettuato. 
  3. Per i candidati esterni che decidono di non sostenere  la  prova
scritta e il colloquio in francese, previsti dagli articoli 4 e 5, la
lingua francese non e' contemplata fra le materie oggetto d'esame.