(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                 d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                Agevolazioni per l'imposta regionale 
                  sulle attivita' produttive (IRAP) 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°  gennaio  2019,
agli enti cooperativi a mutualita' prevalente, iscritti nel  registro
regionale degli enti  cooperativi  di  cui  all'art.  3  della  legge
regionale  5  maggio  1998,  n.  27  (Testo  unico  in   materia   di
cooperazione), e soggetti all'aliquota di cui all'art. 16,  comma  1,
del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi  locali),  e'  concessa  una  riduzione  nella
misura di due punti percentuali. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' concessa nei limiti previsti
dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti  d'importanza
minore (de minimis) 
  3. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  puo'  definire
ogni ulteriore modalita' o adempimento, anche  procedimentale,  utili
ai fini dell'applicazione del presente articolo.