(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 27 dicembre 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (omissis). Art. 1 Agevolazioni per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, agli enti cooperativi a mutualita' prevalente, iscritti nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), e soggetti all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e' concessa una riduzione nella misura di due punti percentuali. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' definire ogni ulteriore modalita' o adempimento, anche procedimentale, utili ai fini dell'applicazione del presente articolo.