Art. 10 
 
Disposizioni in materia di addizionale comunale  all'IRPEF.  Chiusura
                    contabilita' speciale n. 1904 
 
  1. La Regione puo' richiedere al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze la chiusura della contabilita' speciale  n.  1904,  istituita
presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Aosta, intestata
alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  per  la  gestione
delle somme introitate a titolo di addizionale  comunale  all'imposta
sul reddito delle persone fisiche  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma  10,  della
legge 16 giugno 1998, n. 191). 
  2. Le risorse esistenti sulla contabilita' speciale n.  1904,  alla
data concordata di chiusura della stessa, stimate  in  euro  550.000,
sono versate sul conto corrente intestato alla Regione, aperto presso
la Tesoreria provinciale dello Stato. 
  3. Le somme di cui al comma 2, per la  parte  relativa  al  periodo
antecedente al mese di marzo 2007, stimate in euro 253.200,  spettano
alla Regione e sono introitate al bilancio  regionale  sul  Titolo  3
«Entrate extratributarie» - Tipologia 500 «Rimborsi e  altre  entrate
correnti». 
  4. Le somme di cui al comma 2, per la  parte  relativa  al  periodo
successivo al mese di febbraio 2007 e  fino  alla  data  di  chiusura
della contabilita' speciale, stimate in euro  296.800,  costituiscono
entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 «Trasferimenti correnti» -
Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni  pubbliche»)
e sono attribuite, per ciascun anno, ai comuni che hanno  deliberato,
nell'anno  di  riferimento,  di  istituire   l'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  in  proporzione  al
gettito teorico dell'addizionale  IRPEF,  determinato  applicando  le
aliquote comunali  dell'anno  di  riferimento  al  dato  del  reddito
imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato  sul  sito
del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione  18  «Relazioni
con le altre autonomie territoriali  e  locali»  -  Programma  18.001
«Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»). 
  5. A decorrere dalla data concordata di chiusura della contabilita'
speciale,  le  somme  spettanti  a  titolo  di  addizionale  comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1  del
decreto  legislativo  n.  360/1998,  con  l'indicazione  del   codice
identificativo  della  Regione  e  senza  l'indicazione  del   codice
catastale del comune beneficiario, sono riversate sul conto  corrente
intestato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  aperto
presso la Tesoreria provinciale dello Stato e costituiscono entrate a
destinazione vincolata (Titolo 2 «Trasferimenti correnti» - Tipologia
101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche»). 
  6. Le somme di cui  al  comma  5  sono  assegnate,  entro  la  fine
dell'esercizio successivo per ciascun  esercizio  di  competenza,  ai
comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento,  l'istituzione
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, in proporzione al gettito  teorico  dell'addizionale  IRPEF,
determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di  riferimento
al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo  anno  precedente,
pubblicato sul sito  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
(Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali»
- Programma 18.001 «Relazioni  finanziarie  con  le  altre  autonomie
territoriali»).