Art. 10 Disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF. Chiusura contabilita' speciale n. 1904 1. La Regione puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la chiusura della contabilita' speciale n. 1904, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Aosta, intestata alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191). 2. Le risorse esistenti sulla contabilita' speciale n. 1904, alla data concordata di chiusura della stessa, stimate in euro 550.000, sono versate sul conto corrente intestato alla Regione, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato. 3. Le somme di cui al comma 2, per la parte relativa al periodo antecedente al mese di marzo 2007, stimate in euro 253.200, spettano alla Regione e sono introitate al bilancio regionale sul Titolo 3 «Entrate extratributarie» - Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti». 4. Le somme di cui al comma 2, per la parte relativa al periodo successivo al mese di febbraio 2007 e fino alla data di chiusura della contabilita' speciale, stimate in euro 296.800, costituiscono entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 «Trasferimenti correnti» - Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche») e sono attribuite, per ciascun anno, ai comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzione al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 18.001 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»). 5. A decorrere dalla data concordata di chiusura della contabilita' speciale, le somme spettanti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 360/1998, con l'indicazione del codice identificativo della Regione e senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario, sono riversate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato e costituiscono entrate a destinazione vincolata (Titolo 2 «Trasferimenti correnti» - Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche»). 6. Le somme di cui al comma 5 sono assegnate, entro la fine dell'esercizio successivo per ciascun esercizio di competenza, ai comuni che hanno deliberato, nell'anno di riferimento, l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in proporzione al gettito teorico dell'addizionale IRPEF, determinato applicando le aliquote comunali dell'anno di riferimento al dato del reddito imponibile IRPEF del penultimo anno precedente, pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze (Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - Programma 18.001 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»).