Art. 11 
 
Piano straordinario di investimenti  per  i  Comuni.  Interpretazione
  autentica dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre  2016,  n.
  24 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre  2016,
n. 24 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2017/2019), deve
intendersi nel senso che  il  finanziamento  degli  investimenti  dei
comuni e' destinato ai soli lavori la  cui  realizzazione  sia  stata
avviata dai comuni richiedenti successivamente alla  concessione  del
finanziamento. 
  2. Per gli anni 2019 e 2020, al finanziamento degli  oneri  di  cui
all'art. 12 della legge  regionale  n.  24/2016,  come  rideterminati
dall'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 21/2017, si  provvede
mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.