Art. 11 Piano straordinario di investimenti per i Comuni. Interpretazione autentica dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2017/2019), deve intendersi nel senso che il finanziamento degli investimenti dei comuni e' destinato ai soli lavori la cui realizzazione sia stata avviata dai comuni richiedenti successivamente alla concessione del finanziamento. 2. Per gli anni 2019 e 2020, al finanziamento degli oneri di cui all'art. 12 della legge regionale n. 24/2016, come rideterminati dall'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 21/2017, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.