Art. 12 
 
            Finanziamento della spesa sanitaria regionale 
                di parte corrente e per investimenti 
 
  1. La spesa sanitaria di parte corrente  oggetto  di  trasferimento
annuale all'Azienda  regionale  sanitaria  USL  della  Valle  d'Aosta
(Azienda USL) e' determinata, per  il  triennio  2019/2021,  in  euro
255.284.848 per l'anno 2019, in euro 255.787.000 per  l'anno  2020  e
in, euro 257.787.000 per l'anno 2021 ed e' cosi' ripartita: 
  a) spesa  sanitaria  corrente  per  il  finanziamento  dei  livelli
essenziali di assistenza (LEA); 
  b) spesa  sanitaria  corrente  per  il  finanziamento  degli  oneri
contrattuali per il personale dipendente dell'Azienda USL  e  per  il
personale convenzionato con il Servizio sanitario regionale; 
  c) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento  di  livelli  di
assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
  d) spesa per la corresponsione delle borse di studio,  ordinarie  e
aggiuntive, ai medici iscritti al corso di  formazione  specifica  in
medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge  regionale
31  luglio  2017,  n.  11  (Disposizioni  in  materia  di  formazione
specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di  laureati  non
medici di area sanitaria, nonche' di formazione universitaria per  le
professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi  regionali  31  agosto
1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). 
  2. Il finanziamento di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b),  e'
determinato in euro 253.843.348 per l'anno 2019, in euro  254.345.500
per l'anno 2020 e in euro 254.345.500 per l'anno 2021,  di  cui  euro
7.500.000, per ciascun anno del  triennio  2019/2021,  per  il  saldo
degli oneri di mobilita'  sanitaria  e  di  cui  euro  3.415.000  per
ciascun anno del triennio 2019/2021, destinati  in  via  esclusiva  e
vincolata al finanziamento da  parte  dell'Azienda  USL  degli  oneri
derivanti  dai  rinnovi  contrattuali  (Programma  13.01  -  Servizio
sanitario  regionale  -  finanziamento  ordinario  corrente  per   la
garanzia dei LEA - Parz.). 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c),  e'  determinato
in curo 1.019.500, per ciascun anno del triennio 2019/2021 (Programma
13.02 -  Servizio  sanitario  regionale  -  Finanziamento  aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA). 
  4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera d),  e'  determinato
in euro 422.000 per l'anno 2019, in euro 568.000 per l'anno 2020 e in
euro 600.000 per l'anno 2021 (Programma 13.07 -  Ulteriori  spese  in
materia sanitaria. Parz.). 
  5. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 1, la  Regione
trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di  pay-back
derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche,
stimate in euro 900.000 per ciascun anno del triennio 2019/2021. 
  6.  I  trasferimenti  correnti  all'Azienda  USL  per  il  rimborso
forfetario all'ARPA delle prestazioni  di  controllo  in  materia  di
igiene sanita' pubblica e veterinaria di cui agli articoli  3  e  14,
comma 4, della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  dell'ambiente  ARPA  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995,  n
41   (Istituzione   dell'Agenzia   regionale   per   la    protezione
dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito  dell'Unita'  sanitaria
locale  della  Valle  d'Aosta,  del  Dipartimento  di  prevenzione  e
dell'Unita' operativa di microbiologia), e di altre  disposizioni  in
materia), sono determinati in  euro  650.000  per  ciascun  anno  del
triennio 2019/2021 (Programma 13.01 - Servizio sanitario regionale  -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - Parz.). 
  7. In relazione a quanto disposto  dall'art.  64,  comma  2,  primo
periodo, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502), e all'entrata in vigore delle disposizioni in
materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e
relativi allegati  del  medesimo  decreto,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  sanita',   di
concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio,
le conseguenti variazioni di bilancio tra i programmi 13.01 e 13.02. 
  8. La Regione puo' trasferire  all'Azienda  USL  le  somme  versate
dallo Stato, da enti o  da  aziende  in  attuazione  di  disposizioni
statali finalizzate  al  contenimento  della  spesa  sanitaria  o  al
finanziamento di specifiche iniziative e attivita'. A  tal  fine,  la
Giunta  regionale  e'   autorizzata   ad   apportare,   con   propria
deliberazione, su proposta  dell'assessore  regionale  competente  in
materia di sanita', di concerto con l'assessore regionale  competente
in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  9. Al fine di assicurare  la  corretta  e  appropriata  allocazione
delle risorse nel limite del finanziamento di  cui  al  comma  1,  la
Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  impartisce  direttive
all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare  per  il
contenimento e  la  razionalizzazione  delle  spese  di  personale  a
qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi  compreso  quello
convenzionato. 
  10.  Le  risorse  aggiuntive  regionali   (RAR),   ricomprese   nel
finanziamento  di  cui  al  comma  1,  lettera   a),   destinate   al
finanziamento del trattamento accessorio  del  personale  di  livello
dirigenziale  dipendente  dell'Azienda  USL,  sono  determinate   per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in euro 900.000. 
  11. Le modalita' di corresponsione delle risorse di cui al comma 10
sono concordate a livello  di  contrattazione  integrativa  aziendale
dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali  di  categoria,  nel
rispetto delle linee generali di  indirizzo  approvate  dalla  Giunta
regionale, con propria deliberazione, tenuto  conto  degli  obiettivi
regionali e aziendali e delle attivita' da  svolgere,  in  ogni  caso
aggiuntive rispetto a quelle gia' individuate nella contrattazione di
budget per l'erogazione dei compensi relativi  alla  retribuzione  di
risultato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti. 
  12. Per l'anno 2019, in deroga  a  quanto  disposto  dall'art.  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75  (Modifiche  e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  sensi
degli articoli 16, commi l, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma l, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r),
s)  e  z),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre  1994,
n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  le
risorse di cui al comma 10 possono essere incrementate, limitatamente
alla dirigenza medica, fino ad un massimo di euro 500.000,  nei  casi
di accertata carenza nei settori dell'emergenza-urgenza e  in  quelli
nei quali si renda necessario garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. 
  13. A decorrere dall'anno 2019, le  risorse  aggiuntive  regionali,
ricomprese  nel  finanziamento  di  cui  al  comma  1,  lettera   a),
annualmente destinate al personale  del  comparto  dell'Azienda  USL,
ammontanti a euro  900.000  annui,  sono  stabilmente  consolidate  a
finanziare  il  Fondo  premialita'  e  fasce  di  cui  al   contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  comparto
sanita' vigente e sono corrisposte secondo le modalita' previste  dal
medesimo fondo. 
  14. I costi  dell'indennita'  di  bilinguismo  di  cui  alla  legge
regionale  9  novembre  1988,  n.  58   (Nonne   per   l'attribuzione
dell'indennita'  di  bilinguismo   al   personale   della   Regione),
corrisposta al personale dipendente dell'Azienda USL e dell'ARPA sono
posti a carico del bilancio  dei  predetti  enti,  mediante  utilizzo
delle risorse annualmente trasferite dalla Regione,  rispettivamente,
nell'ambito del finanziamento di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  e
all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2018, in relazione a
quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge  n.  724/1994.  Le
predette risorse non confluiscono, pertanto, nei fondi  previsti  per
le medesime finalita' dai contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
vigenti. 
  15. La spesa per investimenti in ambito sanitario e' determinata in
euro 7.482.740,14 per l'anno 2019, in euro 4.350.000 per l'anno  2020
e in euro 5.850.000 per  l'anno  2021  (Programma  13.05  -  Servizio
sanitario   regionale   -   Investimenti   sanitari.).   I   predetti
stanziamenti sono assegnati e trasferiti all'Azienda USL  sulla  base
del piano triennale degli investimenti, dalla stessa  predisposto  ai
sensi della normativa vigente. 
  16. Il comma 5 dell'art. 15 della legge  regionale  n.  19/2015  e'
abrogato.