Art. 13 Disposizioni in materia di autorizzazione e di accreditamento di strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 1. Al comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «della Giunta stessa» sono sostituite dalle seguenti: «della Giunta regionale». 2. Al comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000, le parole: «la Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il dirigente della struttura regionale competente» e le parole: «dalla Giunta stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale». 3. Il comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 5/2000 e' sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e l'accreditamento di cui al comma 3 sono assentiti, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono anche stabiliti gli ulteriori adempimenti procedimentali, previo parere dell'organismo tecnicamente accreditante, che provvede all'istruttoria tecnico-valutativa, per la verifica del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento. L'organismo tecnicamente accreditante (OTA) e' istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA).». 4. Per l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante, l'ARPA puo' avvalersi di personale dipendente dell'Azienda USL, della Regione o di altro ente del comparto unico regionale in possesso dei necessari requisiti professionali, mediante distacco del medesimo. L'ARPA e' altresi' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti e organismi di diritto pubblico e privato, di comprovata indipendenza, ritenuti idonei a supportare l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante. La Regione provvede al finanziamento dell'attivita' mediante il trasferimento ordinario di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 7/2018. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti diretti al rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti di cui all'art. 38, commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 5/2000, come modificati dai commi 1, 2 e 3, avviati con la presentazione delle relative domande a far data dal 1° gennaio 2019.