Art. 13 
 
Disposizioni in materia di  autorizzazione  e  di  accreditamento  di
  strutture sanitarie e sociali. Modificazioni alla  legge  regionale
  25 gennaio 2000, n. 5 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 38 della  legge  regionale  n.  5/2000,  le
parole: «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del
dirigente della struttura regionale competente» e le  parole:  «della
Giunta  stessa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «della   Giunta
regionale». 
  2. Al comma 3 dell'art. 38 della  legge  regionale  n.  5/2000,  le
parole: «la Giunta regionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il
dirigente della struttura regionale competente» e le  parole:  «dalla
Giunta  stessa»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dalla   Giunta
regionale». 
  3. Il comma 4 dell'art. 38  della  legge  regionale  n.  5/2000  e'
sostituito dal seguente: 
    «4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e l'accreditamento di  cui
al comma 3 sono assentiti, entro il termine fissato con deliberazione
della  Giunta  regionale,  nella  quale  sono  anche  stabiliti   gli
ulteriori adempimenti procedimentali,  previo  parere  dell'organismo
tecnicamente    accreditante,    che     provvede     all'istruttoria
tecnico-valutativa, per la verifica del  possesso  dei  requisiti  di
autorizzazione  e   di   accreditamento.   L'organismo   tecnicamente
accreditante (OTA) e' istituito presso  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione dell'Ambiente (ARPA).». 
  4.  Per  l'esercizio  della  funzione  di  organismo   tecnicamente
accreditante,  l'ARPA  puo'   avvalersi   di   personale   dipendente
dell'Azienda USL, della Regione o di altro ente  del  comparto  unico
regionale in possesso dei necessari requisiti professionali, mediante
distacco del medesimo. L'ARPA e'  altresi'  autorizzata  a  stipulare
apposite convenzioni con enti  e  organismi  di  diritto  pubblico  e
privato, di comprovata indipendenza,  ritenuti  idonei  a  supportare
l'esercizio della funzione di organismo tecnicamente accreditante. La
Regione  provvede  al  finanziamento   dell'attivita'   mediante   il
trasferimento ordinario di cui all'art.  14,  comma  1,  della  legge
regionale n. 7/2018. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
procedimenti  diretti  al  rilascio  delle  autorizzazioni  e   degli
accreditamenti di cui all'art.  38,  commi  2,  3  e  4  della  legge
regionale n. 5/2000, come modificati dai commi 1, 2 e 3, avviati  con
la presentazione delle relative domande a far  data  dal  1°  gennaio
2019.