Art. 15 Interventi in materia di politiche del lavoro 1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 e' determinata, per il triennio 2019/2021, in complessivi euro 9.270.000, annualmente cosi' suddivisi: a) anno 2019 euro 4.010.000; b) anno 2020 euro 3.505.000; c) anno 2021 euro 1.755.000. (Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione - parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale - parz.; Programma 04.05 - Istruzione tecnica superiore - parz.). 2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale, mediante l'utilizzo del Fondo sociale europeo (FSE), di altri fondi europei e di fondi statali.