Art. 15 
 
            Interventi in materia di politiche del lavoro 
 
  1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'art. 18,
comma 1, della legge regionale n.  24/2016  e'  determinata,  per  il
triennio 2019/2021, in complessivi euro 9.270.000, annualmente  cosi'
suddivisi: 
  a) anno 2019 euro 4.010.000; 
  b) anno 2020 euro 3.505.000; 
  c) anno 2021 euro 1.755.000. 
  (Programma 15.03 -  Sostegno  all'occupazione  -  parz.;  Programma
15.02  -  Formazione  professionale  -  parz.;  Programma   04.05   -
Istruzione tecnica superiore - parz.). 
  2. La Regione promuove ulteriori interventi in materia di politiche
del lavoro e di formazione  professionale,  mediante  l'utilizzo  del
Fondo sociale europeo (FSE),  di  altri  fondi  europei  e  di  fondi
statali.