Art. 16 
 
                  Programmi di investimento oggetto 
                di cofinanziamento europeo e statale 
 
  1. La  Regione  attua,  nel  periodo  2014/2023,  gli  investimenti
definiti nell'ambito del Programma investimenti  per  la  crescita  e
l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato  dal  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto
dai regolamenti (UE) n.  1301/2013  e  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni  e
specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale  e  sull'obiettivo
Investimenti per la crescita e l'occupazione. 
  2. In relazione all'approvazione, con decisione  della  Commissione
europea  C/2015/907,  in  data  12  febbraio  2015,   del   Programma
Investimenti per la crescita e l'occupazione  2014/2020  (FESR),  gli
investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo
delle risorse finanziarie che l'Unione europea e  lo  Stato  italiano
rendono   disponibili,   in   applicazione,   rispettivamente,    del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile  1987,  n.  183
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno  agli
atti normativi comunitari). 
  3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2014/2021, la spesa complessiva, a carico della  Regione,  di
euro 16.451.584, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento
prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 6.798.941  quale
quota aggiuntiva di risorse regionali. La  quota  di  cofinanziamento
regionale e' determinata per il  triennio  2019/2021  in  complessivi
euro 4.622.609,58, di cui 3.619.783 gia' autorizzati per  il  periodo
2014/2018 e riprogrammati, ed e' annualmente cosi' suddivisa: 
  a) anno 2019 euro 2.141.790,06; 
  b) anno 2020 euro 1.615.705,44; 
  c) anno 2021 euro 865.114,08. 
  La quota di risorse aggiuntive regionali  e'  determinata,  per  il
triennio  2019/2021,  in  complessivi   euro   3.798.940,90   ed   e'
annualmente cosi' suddivisa: 
  a) anno 2019 euro 1.898.940,90; 
  b) anno 2020 euro 1.900.000,00; 
  c) anno 2021 euro 0. 
  4. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti
nell'ambito del Programma investimenti in  favore  della  crescita  e
l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal Fondo di rotazione statale  e  previsto  dai  regolamenti
(UE) n. 1303/2013  e  n.  1304/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul
Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e
l'occupazione. 
  5. In relazione all'approvazione, con decisione  della  Commissione
europea  C/9921/2014,  in  data  12  dicembre  2014,  del   Programma
investimenti in favore della crescita  e  dell'occupazione  2014/2020
(FSE) gli interventi di cui al comma 4 sono  attuati  anche  mediante
l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo  Stato
italiano rendono disponibili, in applicazione,  rispettivamente,  del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987. 
  6. Per le finalita' di cui al  comma  4,  e'  autorizzata,  per  il
triennio 2019/2021, la spesa complessiva a carico  della  Regione  di
euro 6.362.657,73, cosi' suddivisa: 
    a) euro 4.649.110,23, quale quota di cofinanziamento prevista dal
piano finanziario del Programma, annualmente cosi' suddivisa: 
  1) anno 2019 euro 2.482.675,15; 
  2) anno 2020 euro 1.442.490,38; 
  3) anno 2021 euro 723.944,70; 
    b)  euro  1.713.547,50,  quale  quota   aggiuntiva   di   risorse
regionali, cosi' suddivisa: 
  1) anno 2019 euro 1.267.104,00; 
  2) anno 2020 euro 223.221,75; 
  3) anno 2021 euro 223.221,75. 
  7. La  Regione  attua,  nel  periodo  2007/2020,  gli  investimenti
definiti  nell'ambito  del  Programma  Valle   d'Aosta   oggetto   di
contributo del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione  2007/2013  (ex
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)). 
  8. Per le finalita' di cui al  comma  7,  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2007/2020, la spesa complessiva, a carico della  Regione,  di
euro 35.124.423, cosi' suddivisa: 
  a) euro 18.790.167, quale quota  di  cofinanziamento  prevista  dal
piano finanziario del Programma; 
  b) euro 16.334.256, quale quota complessiva  di  risorse  regionali
aggiuntive che, per il periodo 2019/2020, viene determinata  in  euro
20.000, annualmente cosi' suddivisa: 
  1) anno 2019 euro 10.000; 
  2) anno 2020 euro 10.000. 
  9.  La  Regione  attua,   nel   periodo   2014/2021,   investimenti
nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro  2014/2020,
cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di
risorse  aggiuntive  ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
squilibri economici e sociali, a norma dell'art.  16  della  legge  5
maggio 2009, n. 42). 
  10. Per le finalita' di cui al  comma  9  e'  autorizzata,  per  il
periodo 2019/2021, la spesa complessiva, a carico della  Regione,  di
euro 2.559.210, annualmente cosi' suddivisa: 
  a) quale quota  di  cofinanziamento  regionale:  euro  928.000  per
l'anno 2019; 
  b) quale quota di risorse regionali aggiuntive: euro 1.631.210  per
il triennio 2019/2021, annualmente cosi' suddivisi: 
  1) anno 2019 euro 29.100; 
  2) anno 2020 euro 92.110; 
  3) anno 2021 euro 1.510.000. 
  11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi
di cooperazione territoriale europea relativi al  periodo  2014/2020,
previsti dai  regolamenti  (UE)  n.  1299/2013,  n.  1301/2013  e  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  cofinanziati  dal
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo  di  rotazione
statale, per il periodo 2019/2021, oltre che per il finanziamento  di
.attivita' nell'ambito dei  Programmi  tematici  a  gestione  diretta
della Commissione europea e della strategia europea  per  la  regione
alpina  (EUSALP),  sono  determinati  in  complessivi  euro  331.600,
annualmente cosi' suddivisi: 
  a) anno 2019 euro 146.600; 
  b) anno 2020 euro 96.000; 
  c) anno 2021 euro 89.000. 
  12. Per i Programmi di cooperazione territoriale europea  2014/2020
(FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea  (FESR)  e
dello Stato a valere sul Fondo di rotazione  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, effettuati dal capofila di progetto in favore dei  partner,
sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per  conto
terzi e partite di  giro,  stante  l'assenza  di  discrezionalita'  e
autonomia  decisionale  del  medesimo   nell'espletamento   di   tale
attivita' per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta. 
  13. Le variazioni compensative tra i titoli degli  stanziamenti  di
entrata e tra quelli  di  spesa,  di  competenza  e  di  cassa,  sono
disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei  limiti  degli
stanziamenti previsti  dal  presente  articolo.  Per  i  Programmi  a
cofinanziamento europeo e statale che  prevedono  il  cofinanziamento
regionale, tali variazioni si estendono anche agli  stanziamenti  dei
capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in  linea  con  il
principio contabile  applicato  della  contabilita'  finanziaria  che
estende  la  natura  vincolata  dei  trasferimenti  UE  alle  risorse
destinate  al  cofinanziamento  nazionale,  ancorche'  derivanti   da
entrate proprie dell'ente. 
  14. Le spese per interventi coerenti con  i  Programmi  di  cui  al
presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere
sui  medesimi  Programmi,   purche'   rispondenti   ai   criteri   di
ammissibilita' previsti dalla normativa vigente.