Art. 16 Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale 1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. 2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2015/907, in data 12 febbraio 2015, del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari). 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata, per il periodo 2014/2021, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 16.451.584, di cui euro 9.652.643 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 6.798.941 quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale e' determinata per il triennio 2019/2021 in complessivi euro 4.622.609,58, di cui 3.619.783 gia' autorizzati per il periodo 2014/2018 e riprogrammati, ed e' annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2019 euro 2.141.790,06; b) anno 2020 euro 1.615.705,44; c) anno 2021 euro 865.114,08. La quota di risorse aggiuntive regionali e' determinata, per il triennio 2019/2021, in complessivi euro 3.798.940,90 ed e' annualmente cosi' suddivisa: a) anno 2019 euro 1.898.940,90; b) anno 2020 euro 1.900.000,00; c) anno 2021 euro 0. 4. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli interventi definiti nell'ambito del Programma investimenti in favore della crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione. 5. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/9921/2014, in data 12 dicembre 2014, del Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE) gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e della legge n. 183/1987. 6. Per le finalita' di cui al comma 4, e' autorizzata, per il triennio 2019/2021, la spesa complessiva a carico della Regione di euro 6.362.657,73, cosi' suddivisa: a) euro 4.649.110,23, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, annualmente cosi' suddivisa: 1) anno 2019 euro 2.482.675,15; 2) anno 2020 euro 1.442.490,38; 3) anno 2021 euro 723.944,70; b) euro 1.713.547,50, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, cosi' suddivisa: 1) anno 2019 euro 1.267.104,00; 2) anno 2020 euro 223.221,75; 3) anno 2021 euro 223.221,75. 7. La Regione attua, nel periodo 2007/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)). 8. Per le finalita' di cui al comma 7, e' autorizzata, per il periodo 2007/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.124.423, cosi' suddivisa: a) euro 18.790.167, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma; b) euro 16.334.256, quale quota complessiva di risorse regionali aggiuntive che, per il periodo 2019/2020, viene determinata in euro 20.000, annualmente cosi' suddivisa: 1) anno 2019 euro 10.000; 2) anno 2020 euro 10.000. 9. La Regione attua, nel periodo 2014/2021, investimenti nell'ambito di Piani, Patti e Accordi di programma quadro 2014/2020, cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 10. Per le finalita' di cui al comma 9 e' autorizzata, per il periodo 2019/2021, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 2.559.210, annualmente cosi' suddivisa: a) quale quota di cofinanziamento regionale: euro 928.000 per l'anno 2019; b) quale quota di risorse regionali aggiuntive: euro 1.631.210 per il triennio 2019/2021, annualmente cosi' suddivisi: 1) anno 2019 euro 29.100; 2) anno 2020 euro 92.110; 3) anno 2021 euro 1.510.000. 11. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea relativi al periodo 2014/2020, previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, per il periodo 2019/2021, oltre che per il finanziamento di .attivita' nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta della Commissione europea e della strategia europea per la regione alpina (EUSALP), sono determinati in complessivi euro 331.600, annualmente cosi' suddivisi: a) anno 2019 euro 146.600; b) anno 2020 euro 96.000; c) anno 2021 euro 89.000. 12. Per i Programmi di cooperazione territoriale europea 2014/2020 (FESR), i trasferimenti del contributo dell'Unione europea (FESR) e dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, effettuati dal capofila di progetto in favore dei partner, sono contabilizzati, in entrata e in uscita, tra i servizi per conto terzi e partite di giro, stante l'assenza di discrezionalita' e autonomia decisionale del medesimo nell'espletamento di tale attivita' per i Programmi interessanti la Valle d'Aosta. 13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilita' finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorche' derivanti da entrate proprie dell'ente. 14. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purche' rispondenti ai criteri di ammissibilita' previsti dalla normativa vigente.