Art. 18 
 
               Programma di sviluppo rurale 2014/2020 
 
  1. La Regione attua, nel periodo 2014/2023, gli interventi definiti
nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n.  1849/XIV  del  25  febbraio
2016,  in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.   1305/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020. 
  2. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma  di  cui
al comma 1 e' rideterminata,  per  il  triennio  2019/2021,  in  euro
840.000 (Missione 16 - Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo  e
del sistema agroalimentare - parz.) annualmente cosi' suddivisa: 
  a) anno 2019 euro 280.000; 
  b) anno 2020 euro 280.000; 
  c) anno 2021 euro 280.000.