Art. 19 
 
                Disposizioni in materia di sicurezza 
                degli edifici scolastici e strategici 
 
  1. Per il quinquennio 2019/2023, sono autorizzati la prosecuzione e
il finanziamento delle attivita' di indagine e di realizzazione degli
interventi risultati prioritari e urgenti  in  attuazione  di  quanto
previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 24/2016. 
  2.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma   1   sono
determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021  e  2022  ed
euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica  -
parz.).