Art. 19 Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici 1. Per il quinquennio 2019/2023, sono autorizzati la prosecuzione e il finanziamento delle attivita' di indagine e di realizzazione degli interventi risultati prioritari e urgenti in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 24/2016. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono determinati in euro 4.500.000, di cui euro 500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed euro 1.500.000 per il 2023 (Programma 04.03. - Edilizia scolastica - parz.).