Art. 2 Esenzioni dall'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 1. Fermi restando i casi di esonero previsti dalla normativa statale vigente, dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, i soggetti passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel territorio regionale sono esentati dal pagamento dell'IRAP per i primi cinque periodi di imposta. Per nuova iniziativa, si intende l'avvio di un'attivita' che comporta una nuova iscrizione alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales o l'apertura di una nuova partita IVA. Non si considerano nuove iniziative economiche quelle derivanti da trasformazione, fusione o scissione di societa' gia' esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e inizio di attivita' da parte dello stesso soggetto passivo, nonche' quando l'attivita' costituisce mera prosecuzione di un'attivita' svolta da altri soggetti. 2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis). 3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, le imprese che esercitano in via esclusiva l'attivita' di rifugio alpino ai sensi del capo IV della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), identificata dallo specifico codice Ateco, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. 4. Per le esenzioni di cui ai commi 1 e 3, resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, puo' definire ogni altra modalita' o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione del presente articolo.