Art. 2 
 
                  Esenzioni dall'imposta regionale 
                  sulle attivita' produttive (IRAP) 
 
  1. Fermi restando  i  casi  di  esonero  previsti  dalla  normativa
statale vigente, dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019 e
fino al periodo di imposta in corso al 1° gennaio  2021,  i  soggetti
passivi che intraprendono stabilmente nuove iniziative economiche nel
territorio regionale sono esentati  dal  pagamento  dell'IRAP  per  i
primi cinque periodi di imposta. Per  nuova  iniziativa,  si  intende
l'avvio di un'attivita' che comporta una nuova iscrizione alla Camera
valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre  valdôtaine  des
entreprises et des activites liberales  o  l'apertura  di  una  nuova
partita IVA. Non si considerano nuove  iniziative  economiche  quelle
derivanti da trasformazione, fusione o  scissione  di  societa'  gia'
esistenti. L'esenzione non si applica in caso di cessazione e  inizio
di attivita' da parte dello stesso soggetto passivo,  nonche'  quando
l'attivita' costituisce mera prosecuzione di un'attivita'  svolta  da
altri soggetti. 
  2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa  nei  limiti  previsti
dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti  d'importanza
minore (de minimis). 
  3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1°  gennaio  2019,
le imprese che esercitano in via  esclusiva  l'attivita'  di  rifugio
alpino ai sensi del capo IV della legge regionale 29 maggio 1996,  n.
11   (Disciplina   delle   strutture   ricettive    extralberghiere),
identificata  dallo  specifico  codice  Ateco,  sono   esentate   dal
pagamento dell'IRAP. 
  4. Per le esenzioni di cui ai commi 1 e 3, resta fermo l'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi, anche  ai  fini  della
determinazione dell'imponibile IRAP. 
  5. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  puo'  definire
ogni altra modalita' o adempimento, anche  procedimentale,  utile  ai
fini dell'applicazione del presente articolo.