Art. 20 
 
           Misure per favorire le attivita' professionali 
 
  1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19  (Nuove
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi), e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Tutela delle attivita' professionali nei rapporti  con
la pubblica  amministrazione).  -  1.  La  presentazione  di  istanze
dirette all'ottenimento  di  autorizzazioni,  licenze,  abilitazioni,
nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque  denominati  o
di istanze sostitutive di atti di consenso comunque  denominati  deve
essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico  al
professionista o  ai  professionisti  individuati,  sottoscritta  dal
committente. In caso di  mancata  presentazione,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 4, comma 2. 
  2. L'Amministrazione procedente, al momento del rilascio  dell'atto
autorizzativo o di consenso comunque  denominato  o  del  ricevimento
dell'istanza sostitutiva, acquisisce la dichiarazione sostitutiva  di
atto di notorieta',  attestante  l'avvenuto  pagamento  del  compenso
professionale con l'indicazione degli estremi del relativo  documento
fiscale;  l'omessa   presentazione   della   predetta   dichiarazione
sostitutiva  costituisce  motivo  ostativo   alla   conclusione   del
procedimento, sino all'avvenuta integrazione.». 
  2. Nelle more dell'adozione di strumenti agevolativi specificamente
rivolti a favorire l'esercizio  delle  attivita'  professionali,  gli
interventi  di  cui  alla  legge  regionale  31  marzo  2003,  n.   6
(Interventi regionali per lo sviluppo  delle  imprese  industriali  e
artigiane), sono estesi, in quanto compatibili,  nel  rispetto  della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, e  nei  limiti  delle
risorse finanziarie  disponibili,  anche  ai  soggetti  che  svolgono
attivita' professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita.