Art. 20 Misure per favorire le attivita' professionali 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Tutela delle attivita' professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione). - 1. La presentazione di istanze dirette all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati deve essere corredata anche della lettera di affidamento dell'incarico al professionista o ai professionisti individuati, sottoscritta dal committente. In caso di mancata presentazione, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 2. 2. L'Amministrazione procedente, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o di consenso comunque denominato o del ricevimento dell'istanza sostitutiva, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante l'avvenuto pagamento del compenso professionale con l'indicazione degli estremi del relativo documento fiscale; l'omessa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva costituisce motivo ostativo alla conclusione del procedimento, sino all'avvenuta integrazione.». 2. Nelle more dell'adozione di strumenti agevolativi specificamente rivolti a favorire l'esercizio delle attivita' professionali, gli interventi di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono estesi, in quanto compatibili, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche ai soggetti che svolgono attivita' professionale, qualunque sia la forma giuridica rivestita.