Art. 21 
 
                   Patto per il rilancio economico 
                    e sociale della Valle d'Aosta 
 
  1. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta
costituisce un tavolo permanente di  confronto  tra  la  Regione,  le
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori   e   le   associazioni
rappresentative delle categorie economiche allo scopo di  realizzare,
mediante  lo   strumento   della   concertazione,   la   piu'   ampia
partecipazione al processo di definizione delle  scelte  fondamentali
di politica economica e sociale della Regione. 
  2. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta
e' istituito dalla Giunta regionale,  con  propria  deliberazione  da
adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della  presente
legge, ed e' presieduto dal Presidente della Regione.