Art. 21 Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta 1. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta costituisce un tavolo permanente di confronto tra la Regione, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni rappresentative delle categorie economiche allo scopo di realizzare, mediante lo strumento della concertazione, la piu' ampia partecipazione al processo di definizione delle scelte fondamentali di politica economica e sociale della Regione. 2. Il Patto per il rilancio economico e sociale della Valle d'Aosta e' istituito dalla Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed e' presieduto dal Presidente della Regione.