Art. 22 
 
Sospensione del processo di  quotazione  della  societa'  controllata
  Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine  des  eaux.
  Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 
 
  1. Il processo di quotazione della societa'  controllata  Compagnia
valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des  eaux  (CVA  S.p.a.),
gia'  autorizzato  ai  sensi  dell'art.  27,  comma  l,  della  legge
regionale n. 24/2016, e' sospeso. 
  2. La determinazione in merito alla prosecuzione  del  processo  di
quotazione, fermo restando il  mantenimento  del  controllo  pubblico
regionale sulla societa', o alla sua  interruzione  e'  adottata,  ai
sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175
(Testo unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica),  con
legge  regionale,  valutati  gli  esiti   di   un'analisi   che,   in
particolare, tenga  conto,  in  modo  congiunto  e  complessivo,  dei
seguenti elementi: 
  a) limiti, vincoli e facolta' derivanti dal contesto  normativo  di
riferimento, anche con riguardo alle possibili alternative in  ordine
agli strumenti finanziari di quotazione e alle possibili  prospettive
di evoluzione della disciplina in materia  di  concessione  d'uso  di
beni pubblici; 
  b)  costi  gia'  sostenuti  e  da  sostenere  per  il  processo  di
quotazione; 
  c) benefici per la redditivita'  prospettica  della  partecipazione
pubblica regionale; 
  d) mantenimento e  incremento  dei  livelli  di  occupazione  e  di
produzione aziendale nel territorio regionale; 
  e)  garanzie  circa  l'utilizzo  della  risorsa  pubblica  per   la
produzione di energia da fonte rinnovabile compatibile con gli  altri
usi  prioritari  di  utilizzo,  oltre  che  con  la   tutela   e   la
preservazione   delle   componenti   paesaggistiche,   ambientali   e
naturalistiche del territorio regionale. 
  3. All'analisi di cui al comma 2 provvede, entro il 31 marzo  2019,
anche sulla base della documentazione gia'  prodotta  dalla  societa'
nella fase di avvio  del  processo  di  quotazione,  una  Commissione
consiliare all'uopo costituita, che puo' avvalersi del supporto delle
strutture regionali competenti,  di  Finaosta  S.p.a.  e  di  esperti
esterni e indipendenti da  quest'ultima  incaricati,  senza  oneri  a
carico del bilancio regionale. 
  4. Al comma 1-bis dell'art. 1 della  legge  regionale  14  novembre
2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di
trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione  della  spesa
nella  gestione  delle  societa'  partecipate  dalla  Regione),  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  alla  societa'  Compagnia
valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des  eaux  S.p.a.  (CVA
S.p.a.) e alle sue controllate, ad eccezione dell'art.  5,  comma  2,
relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese
nell'ambito  delle  procedure  di   assunzione   di   personale   non
dirigenziale».