Art. 22 Sospensione del processo di quotazione della societa' controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux. Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 1. Il processo di quotazione della societa' controllata Compagnia valdostana delle acque-Compagnie valdôtaine des eaux (CVA S.p.a.), gia' autorizzato ai sensi dell'art. 27, comma l, della legge regionale n. 24/2016, e' sospeso. 2. La determinazione in merito alla prosecuzione del processo di quotazione, fermo restando il mantenimento del controllo pubblico regionale sulla societa', o alla sua interruzione e' adottata, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), con legge regionale, valutati gli esiti di un'analisi che, in particolare, tenga conto, in modo congiunto e complessivo, dei seguenti elementi: a) limiti, vincoli e facolta' derivanti dal contesto normativo di riferimento, anche con riguardo alle possibili alternative in ordine agli strumenti finanziari di quotazione e alle possibili prospettive di evoluzione della disciplina in materia di concessione d'uso di beni pubblici; b) costi gia' sostenuti e da sostenere per il processo di quotazione; c) benefici per la redditivita' prospettica della partecipazione pubblica regionale; d) mantenimento e incremento dei livelli di occupazione e di produzione aziendale nel territorio regionale; e) garanzie circa l'utilizzo della risorsa pubblica per la produzione di energia da fonte rinnovabile compatibile con gli altri usi prioritari di utilizzo, oltre che con la tutela e la preservazione delle componenti paesaggistiche, ambientali e naturalistiche del territorio regionale. 3. All'analisi di cui al comma 2 provvede, entro il 31 marzo 2019, anche sulla base della documentazione gia' prodotta dalla societa' nella fase di avvio del processo di quotazione, una Commissione consiliare all'uopo costituita, che puo' avvalersi del supporto delle strutture regionali competenti, di Finaosta S.p.a. e di esperti esterni e indipendenti da quest'ultima incaricati, senza oneri a carico del bilancio regionale. 4. Al comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle societa' partecipate dalla Regione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, alla societa' Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.a. (CVA S.p.a.) e alle sue controllate, ad eccezione dell'art. 5, comma 2, relativamente all'accertamento della conoscenza della lingua francese nell'ambito delle procedure di assunzione di personale non dirigenziale».