Art. 23 
 
Disciplina contabile delle operazioni di spesa  di  cui  all'art.  40
            della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 
 
  1. A decorrere dall'anno 2019, e' avviato un processo  di  graduale
integrazione delle operazioni di spesa  derivanti  dall'indebitamento
autorizzato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale  10  dicembre
2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni  2011/2013),  e  concluso
nel 2018, nell'ambito del fondo  in  Gestione  speciale  di  Finaosta
S.p.a. di cui all'art.  7  della  legge  regionale  n.  7/2006,  gia'
oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione. 
  2. Per le finalita'. di ,cui al comma 1,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione,  le  variazioni
integrative con vincolo di destinazione  al  bilancio  regionale,  in
parte entrata e in parte spesa, ai fini di rappresentare nello stesso
gli interventi di spesa gia' autorizzati dall'art. 40 della  legge  n
40/2010, in applicazione dei principi contabili  di  cui  al  decreto
legislativo n. 118/2011. 
  3. Le variazioni di cui al comma 2  non  comportano  effetti  sugli
equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.