Art. 23 Disciplina contabile delle operazioni di spesa di cui all'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 1. A decorrere dall'anno 2019, e' avviato un processo di graduale integrazione delle operazioni di spesa derivanti dall'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e concluso nel 2018, nell'ambito del fondo in Gestione speciale di Finaosta S.p.a. di cui all'art. 7 della legge regionale n. 7/2006, gia' oggetto di rappresentazione nei rendiconti della Regione. 2. Per le finalita'. di ,cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare, con propria deliberazione, le variazioni integrative con vincolo di destinazione al bilancio regionale, in parte entrata e in parte spesa, ai fini di rappresentare nello stesso gli interventi di spesa gia' autorizzati dall'art. 40 della legge n 40/2010, in applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118/2011. 3. Le variazioni di cui al comma 2 non comportano effetti sugli equilibri complessivi entrata/spesa del bilancio regionale.