Art. 24 Disposizioni in materia di personale scolastico. Modificazione alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), e' aggiunto il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le risorse di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per il miglioramento dell'offerta formativa di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca.». 2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo regionale per il miglioramento dell'offerta formativa, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. 3. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale scolastico con qualifica dirigenziale previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area I e dell'Area V, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. 4. L'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), e' abrogato.