Art. 24 
 
Disposizioni in materia di personale scolastico.  Modificazione  alla
                legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 21  della  legge  regionale  3  agosto
2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13  luglio
2015,  n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione   e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti), con  l'ordinamento  scolastico  della  Valle  d'Aosta),  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, le  risorse  di
cui al comma 1 confluiscono nel Fondo regionale per il  miglioramento
dell'offerta formativa di cui al contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca.». 
  2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo  regionale
per il miglioramento dell'offerta formativa, previsto  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  comparto
istruzione e ricerca, non utilizzate al termine di ciascun  esercizio
finanziario, sono portate in  aumento  delle  risorse  dell'esercizio
finanziario successivo. 
  3. Le risorse finanziarie destinate annualmente  ai  Fondi  per  il
finanziamento della retribuzione di  posizione  e  di  risultato  del
personale  scolastico  con  qualifica   dirigenziale   previsti   dai
contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Area I e  dell'Area  V,
non utilizzate al termine  di  ciascun  esercizio  finanziario,  sono
portate  in  aumento   delle   risorse   dell'esercizio   finanziario
successivo. 
  4. L'art. 14 della legge regionale 11 dicembre 2002, n.  25  (Legge
finanziaria per gli anni 2003/2005), e' abrogato.