Art. 25 Disposizioni in materia di efficienza energetica. Modificazioni alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 1. La lettera a) del comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e' sostituita dalla seguente: «a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER), nel quale confluiscono anche gli attestati di prestazione energetica di cui all'art. 39, i dati contenuti nei libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013), e quelli relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'art. 43, nonche' i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;». 2. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 13/2015, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e cura l'aggiornamento di apposito elenco degli stessi e la sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione dei dati identificativi e di contatto». 3. Il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2015 e' sostituito dal seguente: «4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro il termine stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5, in ogni caso non superiore a cinque anni dalla data di concessione del mutuo, in relazione alla tipologia e complessita' dell'intervento.». 4. Il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 13/2015, come sostituito dal comma 3, si applica ai mutui concessi ai sensi del medesimo art. 44 successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale ivi prevista.