Art. 25 
 
Disposizioni in materia di efficienza energetica. Modificazioni  alla
  legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 
 
  1. La lettera a) del comma 5 dell'art. 27 della legge regionale  25
maggio 2015, n. 13 (Legge  europea  regionale  2015),  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema  energetico
regionale, denominata catasto energetico regionale (CER),  nel  quale
confluiscono anche gli attestati di  prestazione  energetica  di  cui
all'art. 39, i dati contenuti nei libretti  di  impianto  di  cui  al
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  10  febbraio  2014
(Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto
di efficienza energetica di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 74/2013), e quelli relativi ai controlli sugli impianti
termici di cui all'art. 43, nonche' i dati necessari alla valutazione
dei consumi energetici reali;». 
  2. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 28 della  legge  regionale
n. 13/2015, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e  cura
l'aggiornamento  di  apposito  elenco   degli   stessi   e   la   sua
pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione
dei dati identificativi e di contatto». 
  3. Il comma 4 dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  13/2015  e'
sostituito dal seguente: 
  «4.  L'intervento  deve   essere   avviato   successivamente   alla
presentazione della domanda e deve essere ultimato entro  il  termine
stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma
5, in ogni caso non superiore a cinque anni dalla data di concessione
del   mutuo,   in   relazione   alla   tipologia    e    complessita'
dell'intervento.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n.  13/2015,  come
sostituito dal comma 3, si applica ai mutui  concessi  ai  sensi  del
medesimo  art.  44  successivamente  alla  data  di  adozione   della
deliberazione della Giunta regionale ivi prevista.