Art. 26 
 
Disposizioni in materia di pubblicazione delle  leggi  e  degli  atti
  amministrativi. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio  2010,
  n. 25 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010,  n.
25 (Nuove disposizioni per  la  redazione  del  Bollettino  ufficiale
della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  per   la
pubblicazione  degli  atti  della  Regione  e  degli   enti   locali.
Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, fatta  eccezione  per  gli  atti  che
contengono categorie particolari di dati personali e  dati  personali
relativi a  condanne  penali  e  a  reati  o  a  connesse  misure  di
sicurezza». 
  2. All'art. 8 della legge regionale n. 25/2010, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.   Per   le   leggi   approvate   in   italiano,   la    formula
dell'attestazione  del  procedimento  seguito  e'  la  seguente:  "Il
Consiglio  regionale  ha  approvato".  Per  le  leggi  approvate   in
francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito e' la
seguente: "Le Conseil regional a approuve'".»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.   Per   le   leggi   approvate   in   italiano,   la    formula
dell'intestazione, che precede il testo della legge, e' la  seguente:
"Il Presidente della Regione promulga  la  seguente  legge".  Per  le
leggi  approvate  in  francese,  la  formula  dell'intestazione,  che
precede il testo della legge, e' la seguente:  "Le  President  de  la
Region promulgue la loi dont la teneur suit".»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per le leggi approvate in italiano, la formula  dell'ordine  di
pubblicazione, che segue il testo della legge, e' la seguente,  salvo
che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La  presente  legge  e'
pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  Regione".  Per  le  leggi
approvate in francese, la formula dell'ordine di  pubblicazione,  che
segue il testo della legge, e' la seguente, salvo  che  sia  prevista
l'approvazione con urgenza: "La presente loi est publiee au  Bulletin
officiel de la Region".»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per le  leggi  approvate  in  italiano,  qualora  sia  prevista
l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che  segue  il
testo della legge, e' formulato in  un  apposito  articolo  rubricato
"Dichiarazione  d'urgenza"  come  segue:  "La   presente   legge   e'
dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello  Statuto
speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione". Per le leggi approvate in francese,  qualora  sia  prevista
l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che  segue  il
testo della legge, e' formulato in  un  apposito  articolo  rubricato
"Declaration d'urgence" come segue: "La  presente  loi  est  declaree
urgente aux termes du troisieme alinea  de  l'article  31  du  Statut
special pour la Vallee d'Aoste et entre en vigueur le jour  qui  suit
celui de sa publication au Bulletin officiel de la Region".»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Per le leggi approvate in italiano, la formula  della  clausola
esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione  della  legge,  e'  la
seguente: "E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di
farla   osservare   come   legge   della   Regione   autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste". Per  le  leggi  approvate  in  francese,  la
formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione
della legge, e' la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et  de
la  faire  observer  comme  loi   de   la   Region   autonome   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste".». 
  3. All'art. 9 della legge regionale n. 25/2010, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Per  i  regolamenti  approvati   in   italiano,   la   formula
dell'attestazione  del  procedimento  seguito  e'  la  seguente:  "Il
Consiglio regionale ha approvato". Per  i  regolamenti  approvati  in
francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito e' la
seguente: "Le Conseil regional a approuve'".»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Per  i  regolamenti  approvati   in   italiano,   la   formula
dell'intestazione, che  precede  il  testo  del  regolamento,  e'  la
seguente:  "Il  Presidente  della  Regione   promulga   il   seguente
regolamento". Per i regolamenti approvati  in  francese,  la  formula
dell'intestazione, che  precede  il  testo  del  regolamento,  e'  la
seguente: "Le President de la Region promulgue le reglement  dont  la
teneur suit".»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'ordine
di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, e' la seguente:
"Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione".  Per  i  regolamenti  approvati  in  francese,  la  formula
dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento,  e'
la seguente: "Le present reglement est publie' au  Bulletin  officiel
de la Region".»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per i regolamenti  approvati  in  italiano,  la  formula  della
clausola  esecutiva,  che  segue  l'ordine   di   pubblicazione   del
regolamento, e' la seguente: "E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di
osservarlo e  di  farlo  osservare  come  regolamento  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste". Per i  regolamenti  approvati
in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue  l'ordine
di pubblicazione del regolamento, e' la seguente: "Quiconque est tenu
de l'observer et de le faire observer comme reglement  de  la  Region
autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste".». 
  4. All'art. 11 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del comma 1, dopo  le  parole:  «salva  diversa
disposizione di legge», sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, fatta eccezione per gli atti che contengono categorie  particolari
di dati personali e dati personali relativi a  condanne  penali  e  a
reati o a connesse misure di sicurezza»; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Decorsi i quindici giorni di  pubblicazione  o  il  diverso
termine stabilito  dalla  legge  ai  sensi  del  comma  2,  gli  atti
contenenti dati personali sono pubblicati, mediante  indicazione  del
numero, della data e dell'oggetto, in un'apposita  sezione  del  sito
istituzionale della Regione, liberamente accessibile, fermi  restando
gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33 (Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di
accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',   trasparenza   e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),
e ogni altro obbligo previsto da leggi statali o  regionali,  nonche'
il diritto di accedere a documenti, informazioni o dati, nei limiti e
con le modalita' stabilite dalla normativa vigente.». 
  5. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 
  a) il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2010; 
  b) il comma 4 dell'art. 13 del regolamento  regionale  28  febbraio
2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalita' di esercizio e dei  casi
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).