Art. 26 Disposizioni in materia di pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli atti che contengono categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza». 2. All'art. 8 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'attestazione del procedimento seguito e' la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito e' la seguente: "Le Conseil regional a approuve'".»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, e' la seguente: "Il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'intestazione, che precede il testo della legge, e' la seguente: "Le President de la Region promulgue la loi dont la teneur suit".»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per le leggi approvate in italiano, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, e' la seguente, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione". Per le leggi approvate in francese, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, e' la seguente, salvo che sia prevista l'approvazione con urgenza: "La presente loi est publiee au Bulletin officiel de la Region".»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per le leggi approvate in italiano, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, e' formulato in un apposito articolo rubricato "Dichiarazione d'urgenza" come segue: "La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione". Per le leggi approvate in francese, qualora sia prevista l'approvazione con urgenza, l'ordine di pubblicazione, che segue il testo della legge, e' formulato in un apposito articolo rubricato "Declaration d'urgence" come segue: "La presente loi est declaree urgente aux termes du troisieme alinea de l'article 31 du Statut special pour la Vallee d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Region".»; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le leggi approvate in italiano, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, e' la seguente: "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste". Per le leggi approvate in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione della legge, e' la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Region autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste".». 3. All'art. 9 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'attestazione del procedimento seguito e' la seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'attestazione del procedimento seguito e' la seguente: "Le Conseil regional a approuve'".»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, e' la seguente: "Il Presidente della Regione promulga il seguente regolamento". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'intestazione, che precede il testo del regolamento, e' la seguente: "Le President de la Region promulgue le reglement dont la teneur suit".»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, e' la seguente: "Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione". Per i regolamenti approvati in francese, la formula dell'ordine di pubblicazione, che segue il testo del regolamento, e' la seguente: "Le present reglement est publie' au Bulletin officiel de la Region".»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i regolamenti approvati in italiano, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, e' la seguente: "E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste". Per i regolamenti approvati in francese, la formula della clausola esecutiva, che segue l'ordine di pubblicazione del regolamento, e' la seguente: "Quiconque est tenu de l'observer et de le faire observer comme reglement de la Region autonome Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste".». 4. All'art. 11 della legge regionale n. 25/2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole: «salva diversa disposizione di legge», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per gli atti che contengono categorie particolari di dati personali e dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Decorsi i quindici giorni di pubblicazione o il diverso termine stabilito dalla legge ai sensi del comma 2, gli atti contenenti dati personali sono pubblicati, mediante indicazione del numero, della data e dell'oggetto, in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione, liberamente accessibile, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e ogni altro obbligo previsto da leggi statali o regionali, nonche' il diritto di accedere a documenti, informazioni o dati, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente.». 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/2010; b) il comma 4 dell'art. 13 del regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuova disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).