Art. 27 
 
                Disposizioni in materia di personale. 
            Modificazioni alla legge regionale n. 22/2010 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge  regionale  n.  22/2010,  e'
sostituito dal seguente: 
  «1.  Gli  organi  di  direzione  politico-amministrativa  dell'ente
assegnano a ciascuna struttura organizzativa  dirigenziale,  con  gli
obiettivi strategici ed operativi ivi definiti, specifiche quote  del
bilancio medesimo, nel rispetto dei tempi e delle modalita' stabilite
dalla disciplina vigente in materia di contabilita' pubblica.». 
  2. L'art. 27 della legge regionale n.  22/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 27 (Assunzione di incarichi dirigenziali negli enti  o  nelle
societa' partecipati). - 1. In deroga a  quanto  stabilito  dall'art.
72, comma 1, il personale della  qualifica  unica  dirigenziale  e  i
dipendenti di categoria D degli enti di cui all'art. 1, comma  1,  in
possesso  dei  requisiti   per   l'accesso   alla   qualifica   unica
dirigenziale di  cui  all'art.  18,  comma  1,  lettera  a),  possono
assumere incarichi  dirigenziali  presso  enti,  aziende,  agenzie  o
societa' partecipate, anche indirettamente,  dalla  Regione  o  dagli
altri enti di cui all'art. 1, comma 1. In tali casi, il  dirigente  o
il dipendente interessato e' collocato in aspettativa  senza  assegni
per l'intera durata dell'incarico,  salvo  motivato  diniego  opposto
dall'ente  di  appartenenza   in   ordine   alle   proprie   esigenze
organizzative.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 36 della legge  regionale  n.  22/2010,  le
parole: «in materia di personale» sono soppresse. 
  4. Il comma 2 dell'art. 48 della  legge  regionale  n.  22/2010  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Il Comitato e' istituito presso la Presidenza della Regione  ed
e' nominato, con deliberazione  della  Giunta  regionale,  all'inizio
della  legislatura  per  la  durata  della  stessa.  Il  Comitato  e'
composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede,  da
cinque membri, di  cui  due  in  rappresentanza  dell'Amministrazione
regionale nominati dalla  Giunta  regionale,  due  in  rappresentanza
degli enti locali, designati  dal  Consiglio  permanente  degli  enti
locali, e uno  designato  congiuntamente  dagli  altri  enti  di  cui
all'art. 1,  comma  1.  Alla  scadenza,  i  membri  del  Comitato  in
rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli  enti  locali  e
degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, continuano ad esercitare
le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti.  Il  Comitato
regola autonomamente le proprie modalita' di funzionamento.». 
  5. I membri del Comitato regionale per le politiche contrattuali di
cui all'art. 48, comma 2, della  legge  regionale  n.  22/2010,  come
sostituito dal comma 4, in carica alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge decadono alla  medesima  data  e  continuano  ad
esercitare le loro funzioni sino alla nomina  dei  nuovi  componenti,
cui la Giunta regionale provvede entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. A tal fine,  la  designazione
dei componenti da parte del Consiglio permanente degli enti locali  e
degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n.
22/2010 e' effettuata, ai sensi dell'art. 48, comma  2,  della  legge
regionale n. 22/2010, come sostituito dal  comma  4,  entro  quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n.  22/2010,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti di cui  all'art.  1,
comma 1, approvano annualmente le graduatorie di merito per  ciascuna
delle categorie relative alla quarta e quinta posizione  retributiva.
Le graduatorie  approvate  sono  pubblicate  nel  sito  istituzionale
dell'ente.