Art. 27 Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale n. 22/2010 1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 22/2010, e' sostituito dal seguente: «1. Gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente assegnano a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, con gli obiettivi strategici ed operativi ivi definiti, specifiche quote del bilancio medesimo, nel rispetto dei tempi e delle modalita' stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilita' pubblica.». 2. L'art. 27 della legge regionale n. 22/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Assunzione di incarichi dirigenziali negli enti o nelle societa' partecipati). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 72, comma 1, il personale della qualifica unica dirigenziale e i dipendenti di categoria D degli enti di cui all'art. 1, comma 1, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), possono assumere incarichi dirigenziali presso enti, aziende, agenzie o societa' partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o dagli altri enti di cui all'art. 1, comma 1. In tali casi, il dirigente o il dipendente interessato e' collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie esigenze organizzative.». 3. Al comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 22/2010, le parole: «in materia di personale» sono soppresse. 4. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 22/2010 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato e' istituito presso la Presidenza della Regione ed e' nominato, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. Il Comitato e' composto, oltre che dal Presidente della Regione che lo presiede, da cinque membri, di cui due in rappresentanza dell'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale, due in rappresentanza degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali, e uno designato congiuntamente dagli altri enti di cui all'art. 1, comma 1. Alla scadenza, i membri del Comitato in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il Comitato regola autonomamente le proprie modalita' di funzionamento.». 5. I membri del Comitato regionale per le politiche contrattuali di cui all'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, come sostituito dal comma 4, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla medesima data e continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti, cui la Giunta regionale provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la designazione dei componenti da parte del Consiglio permanente degli enti locali e degli altri enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 e' effettuata, ai sensi dell'art. 48, comma 2, della legge regionale n. 22/2010, come sostituito dal comma 4, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 22/2010, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, approvano annualmente le graduatorie di merito per ciascuna delle categorie relative alla quarta e quinta posizione retributiva. Le graduatorie approvate sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.