Art. 28 Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico. Modificazione all'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' la realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve (snow farm)». 2. L'autorizzazione di spesa della legge regionale n. 18/2008, comprensiva degli interventi di cui al comma 1, e' determinata in complessivi euro 360.000 annui per il triennio 2019/2021, di cui euro 350.000 annui a valere sui trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'allegato 2 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero - parz.).