Art. 28 
 
Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo dello
  sci nordico. Modificazione all'art.  3  della  legge  regionale  18
  aprile 2008, n. 18 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18
aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo  sviluppo  dello  sci
nordico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nonche'  la
realizzazione di sistemi di produzione e stoccaggio della neve  (snow
farm)». 
  2. L'autorizzazione di spesa  della  legge  regionale  n.  18/2008,
comprensiva degli interventi di cui al comma  1,  e'  determinata  in
complessivi euro 360.000 annui per il triennio 2019/2021, di cui euro
350.000 annui a  valere  sui  trasferimenti  finanziari  con  vincolo
settoriale di destinazione di cui all'allegato 2 (Programma  06.01  -
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