Art. 29 
 
Infrastrutture   ricreativo-sportive    di    interesse    regionale.
  Modificazioni alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 
 
  1. Alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16  (Nuove  disposizioni
per  la  realizzazione  di  infrastrutture   ricreativo-sportive   di
interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in  materia  di
turismo e trasporti), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 dell'art. 2, le parole: «su  proposta  dell'assessore
competente in  materia  di  turismo  e  infrastrutture  sportive,  di
seguito  denominato  assessore  competente»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «su proposta dell'assessore regionale competente in materia
di infrastrutture ricreativo-sportive, di  concerto  con  l'assessore
regionale competente» in materia di turismo e sport»; 
  b) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Approvazione degli interventi). - 1. Gli interventi di
cui agli articoli 3 e 4 sono approvati con deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia
di infrastrutture ricreativo-sportive, di  concerto  con  l'assessore
regionale competente in materia di turismo e sport.».