Art. 29 Infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 1. Alla legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell'art. 2, le parole: «su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente» in materia di turismo e sport»; b) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Approvazione degli interventi). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di infrastrutture ricreativo-sportive, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport.».