Art. 3 Esenzioni in materia di tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 1. L'art. 62-quater della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e' sostituito dal seguente: «Art. 62-quater (Esenzione per la massa rimorchiabile). - 1. Per i periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2019, i veicoli aventi massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, prevista dall'art. 6, commi 22-bis, 22-ter e 22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000). Le somme gia' versate fino al 31 dicembre 2018 non sono rimborsabili.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 62-quinquies della legge regionale n. 9/2008, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica: a) i veicoli di proprieta' dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria; b) i veicoli di proprieta' degli enti locali o da essi utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo della polizia locale, nonche' i veicoli di proprieta' della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/ Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales, o da essa utilizzati a titolo di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo degli ispettori metrici nell'esercizio delle loro funzioni; c) i veicoli non circolanti di proprieta' degli istituti scolastici ed educativi, utilizzati a fini didattici.». 3. Al comma 2-bis dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «nei termini previsti dalla legge» sono soppresse; b) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di pagamento tardivo, in data posteriore alla rottamazione, e' dovuto solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo periodo d'imposta fino al mese in cui e' avvenuta la rottamazione purche' il periodo non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre; in caso contrario, il pagamento e' dovuto per l'intero periodo d'imposta.».