Art. 3 
 
Esenzioni in materia di tasse  automobilistiche.  Modificazioni  alla
                legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 
 
  1. L'art. 62-quater della legge regionale  15  aprile  2008,  n.  9
(Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008,
modifiche a  disposizioni  legislative,  variazioni  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per  il
triennio 2008/2010), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 62-quater (Esenzione per la massa rimorchiabile). - 1. Per  i
periodi d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 1°  gennaio
2019, i veicoli aventi massa complessiva fino  a  6  tonnellate  sono
esentati dalla tassa automobilistica dovuta in relazione  alla  massa
rimorchiabile,  prevista  dall'art.  6,  commi   22-bis,   22-ter   e
22-quater, della legge 23 dicembre 1999, n.  488  (Legge  finanziaria
2000). Le somme gia' versate  fino  al  31  dicembre  2018  non  sono
rimborsabili.». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 62-quinquies della legge regionale  n.
9/2008, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  sono  esentati  dal
pagamento della tassa automobilistica: 
  a) i veicoli  di  proprieta'  dell'Amministrazione  regionale  o  i
veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo  di  locazione
finanziaria; 
  b) i veicoli di proprieta' degli enti locali o da essi utilizzati a
titolo di locazione finanziaria, destinati  ad  uso  esclusivo  della
polizia  locale,  nonche'  i  veicoli  di  proprieta'  della   Camera
valdostana delle imprese e delle professioni/ Chambre valdôtaine  des
entreprises et des activites liberales, o da essa utilizzati a titolo
di locazione finanziaria, destinati ad uso esclusivo degli  ispettori
metrici nell'esercizio delle loro funzioni; 
  c) i veicoli non circolanti di proprieta' degli istituti scolastici
ed educativi, utilizzati a fini didattici.». 
  3. Al comma 2-bis dell'art. 63 della  legge  regionale  n.  9/2008,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «nei termini previsti dalla legge» sono soppresse; 
  b) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente:  «In  caso  di
pagamento tardivo, in data posteriore alla  rottamazione,  e'  dovuto
solo il rateo che decorre dall'inizio dell'ultimo  periodo  d'imposta
fino al mese in cui e' avvenuta la rottamazione  purche'  il  periodo
non goduto sia pari ad almeno un quadrimestre; in caso contrario,  il
pagamento e' dovuto per l'intero periodo d'imposta.».