Art. 30 
 
Esercizio  della  professione   di   gestore   di   rifugio   alpino.
       Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della  legge  regionale  20  aprile
2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e  disciplina  della  professione  di  gestore  di  rifugio   alpino.
Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio
1996, n. 11), e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis Qualora non soggetti a finanziamento pubblico,  i  corsi  di
formazione possono altresi' essere promossi e organizzati da enti  di
formazione  accreditati,  previo  riconoscimento   da   parte   della
struttura competente. I requisiti, le condizioni e le  modalita'  per
il riconoscimento delle attivita' formative e  delle  relative  prove
finali non oggetto di finanziamento  pubblico  sono  individuati  con
deliberazione  della  Giunta  regionale,  sentita  l'associazione  di
categoria  individuata  ai  sensi  dell'art.   25,   ferma   restando
l'applicazione dei commi 2, 3 e 5.».