Art. 30 Esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e' aggiunto il seguente: «5-bis Qualora non soggetti a finanziamento pubblico, i corsi di formazione possono altresi' essere promossi e organizzati da enti di formazione accreditati, previo riconoscimento da parte della struttura competente. I requisiti, le condizioni e le modalita' per il riconoscimento delle attivita' formative e delle relative prove finali non oggetto di finanziamento pubblico sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'art. 25, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 5.».