Art. 31 
 
Interventi regionali a favore del Centro Sportivo Esercito -  Sezione
  Sport Invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004,
  n. 3 
 
  1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova
disciplina degli interventi a favore dello  sport),  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 10-bis (Contributi al Centro  sportivo  esercito).  -  1.  In
considerazione   dell'importante   ruolo   svolto   nella    gestione
dell'attivita' agonistica  di  eccellenza  nel  settore  degli  sport
invernali a livello internazionale, nazionale e regionale, la Regione
concede al Centro sportivo esercito - Sezione  sport  invernali,  con
sede presso la Caserma "Luigi Perenni" di Courmayeur,  un  contributo
forfetario annuo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio
regionale. 
  2. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  definisce  le
condizioni e  i  termini  per  la  presentazione  della  domanda,  la
concessione e l'erogazione del contributo.». 
  2. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
determinato in euro 40.000 annui ed e' ricompreso nell'autorizzazione
complessiva  della  legge  regionale  n.  3/2004,  come   determinata
dall'allegato 1 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero. - parz.).