Art. 31 Interventi regionali a favore del Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Modificazione alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Contributi al Centro sportivo esercito). - 1. In considerazione dell'importante ruolo svolto nella gestione dell'attivita' agonistica di eccellenza nel settore degli sport invernali a livello internazionale, nazionale e regionale, la Regione concede al Centro sportivo esercito - Sezione sport invernali, con sede presso la Caserma "Luigi Perenni" di Courmayeur, un contributo forfetario annuo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e i termini per la presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo.». 2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' determinato in euro 40.000 annui ed e' ricompreso nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 3/2004, come determinata dall'allegato 1 (Programma 06.01 - Sport e tempo libero. - parz.).