Art. 32 
 
Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla
                legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 
 
  1. All'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n.  1  (Nuovo
ordinamento delle professioni di guida turistica,  di  accompagnatore
turistico, di guida escursionistica naturalistica, di  accompagnatore
di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione  delle
leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e  24  dicembre  1996,  n.  42.
Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33  e  7  marzo
1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: «la frequenza ai corsi  di  aggiornamento
professionali  organizzati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la
partecipazione  alle  attivita'  di   aggiornamento   organizzate   e
attuate»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'attivita' di aggiornamento di  cui  al  comma  1  e'  attuata
mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari  o
visite guidate organizzati dalla struttura  competente  o  da  questa
riconosciuti, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti  con
deliberazione della Giunta  regionale,  sentite  le  associazioni  di
categoria individuate ai sensi dell'art. 13.».