Art. 32 Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 1. All'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati» sono sostituite dalle seguenti: «la partecipazione alle attivita' di aggiornamento organizzate e attuate»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'attivita' di aggiornamento di cui al comma 1 e' attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate organizzati dalla struttura competente o da questa riconosciuti, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria individuate ai sensi dell'art. 13.».