Art. 33 Disposizioni in materia di trasporto pubblico. Modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1995, n. 15, e 1° settembre 1997, n. 29 1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' di attrezzature per il trasporto di veicoli a due ruote, anche a trazione elettrica». 2. L'autorizzazione di spesa della legge regionale n. 15/1995, comprensiva degli interventi di cui al comma 1, e' determinata in complessivi euro 500.000 per gli anni 2019 e 2020 ed euro 50.000 per il 2021, con stanziamento iscritto nel Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz. 3. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 sono determinati in euro 50.000, per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021, e sono ricompresi nell'autorizzazione complessiva della legge regionale n. 29/1997, come determinata dall'allegato 1 (Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz).