Art. 33 
 
Disposizioni in materia di  trasporto  pubblico.  Modificazioni  alle
  leggi regionali 9 maggio 1995, n. 15, e 1° settembre 1997, n. 29 
 
  1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale  9
maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore
del trasporto pubblico collettivo  di  persone),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «nonche' di attrezzature per  il  trasporto
di veicoli a due ruote, anche a trazione elettrica». 
  2. L'autorizzazione di spesa  della  legge  regionale  n.  15/1995,
comprensiva degli interventi di cui al comma  1,  e'  determinata  in
complessivi euro 500.000 per gli anni 2019 e 2020 ed euro 50.000  per
il 2021, con stanziamento iscritto nel Programma 10.002  -  Trasporto
pubblico locale - parz. 
  3. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 1° settembre 1997,
n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico  di  linea),
le parole: «30 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «70  per
cento». 
  4.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del  comma   3   sono
determinati in euro 50.000, per  ciascuno  degli  anni  del  triennio
2019/2021, e sono ricompresi  nell'autorizzazione  complessiva  della
legge  regionale  n.  29/1997,  come  determinata   dall'allegato   1
(Programma 10.002 - Trasporto pubblico locale - parz).