Art. 34 Proroga di termini. Modificazioni di altre leggi regionali e sospensione del bon de chauffage 1. Limitatamente all'anno 2019, il termine per la presentazione delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21 e 29 maggio 1996, n. 11), e' prorogato al 30 aprile. 2. Ai commi 4 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 3. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 24/2016, le parole: «entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 4. L'efficacia delle graduatorie di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate ala legge di stabilita' per il triennio 2018/2020), e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019 limitatamente a quelle relative al reclutamento di personale amministrativo. 5. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» e «31 dicembre 2032» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e «31 dicembre 2031»; b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 6. Per il triennio 2019/2021, nelle more della revisione organica e complessiva delle misure di contrasto alla poverta', improntata, a livello statale, all'introduzione del reddito di cittadinanza e alla razionalizzazione degli interventi gia' esistenti, l'applicazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), resta sospesa.