Art. 34 
 
Proroga  di  termini.  Modificazioni  di  altre  leggi  regionali   e
                  sospensione del bon de chauffage 
 
  1. Limitatamente all'anno 2019, il  termine  per  la  presentazione
delle domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge
regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per  sviluppo  alpinistico
ed escursionistico e  disciplina  della  professione  di  gestore  di
rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n.
21 e 29 maggio 1996, n. 11), e' prorogato al 30 aprile. 
  2. Ai commi 4 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto  2016,
n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione  del
bilancio di previsione per il triennio  2016/2018),  le  parole:  «31
dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
  3. Al  secondo  periodo  del  comma  3  dell'art.  23  della  legge
regionale n. 24/2016, le parole: «entro il  31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 
  4. L'efficacia delle graduatorie di cui all'art. 22, comma 1, della
legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni  collegate  ala
legge di stabilita' per  il  triennio  2018/2020),  e'  ulteriormente
prorogata al 31 dicembre 2019  limitatamente  a  quelle  relative  al
reclutamento di personale amministrativo. 
  5.  All'art.  5  della  legge  regionale  21  luglio  2016,  n.  11
(Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006,  n.  26  (Nuove
disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il
controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge
regionale 10 ottobre 1950, n.  1,  e  del  regolamento  regionale  28
maggio 1981, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2018» e «31  dicembre  2032»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre  2019»
e «31 dicembre 2031»; 
  b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2019». 
  6. Per il triennio 2019/2021, nelle more della revisione organica e
complessiva delle misure di contrasto alla  poverta',  improntata,  a
livello statale, all'introduzione del reddito di cittadinanza e  alla
razionalizzazione degli  interventi  gia'  esistenti,  l'applicazione
della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia
di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese  per
il riscaldamento domestico), resta sospesa.