Art. 4 
 
Tariffe IRT. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009,  n.
                                 40 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge  regionale  23  novembre
2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalita'
di trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  (IRT)  di  veicoli  al
pubblico  registro  automobilistico.  Abrogazione   del   regolamento
regionale 30 novembre 1998, n. 7), e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Nel caso di cessioni  di  autocarri  o  autovetture  usati,
immatricolati  da  almeno  cinque  anni,  in  relazione  a   ciascuna
formalita' trascritta o annotata, l'IRT e' dovuta nella misura  fissa
di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  n.  435/1998,  tenuto  conto
dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai  sensi  dell'art.
3, comma 2.».