Art. 4 Tariffe IRT. Modificazione alla legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nel caso di cessioni di autocarri o autovetture usati, immatricolati da almeno cinque anni, in relazione a ciascuna formalita' trascritta o annotata, l'IRT e' dovuta nella misura fissa di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 435/1998, tenuto conto dell'eventuale variazione tariffaria determinata ai sensi dell'art. 3, comma 2.».